Statuti Generali

Capitolo primo

LA CONFEDERAZIONE

A) Natura e finalità della Confederazione

1. Le Congregazioni dell’Oratorio, unite fra loro nel vincolo della carità, si associano in Confederazione ai sensi dei presenti Statuti Generali.

2. Tale Confederazione è stata istituita dall’Autorità Apostolica, affinchè le varie Congregazioni, pur conservando fedelmente ciascuna la propria originaria autonomia, possano efficacemente aiutarsi.

3. La Confederazione rappresenta debitamente le Congregazioni anche dinanzi alla Sede Apostolica.

4. La Confederazione dell’Oratorio è persona morale, giuridicamente capace di possedere (Canone 741).

5. Le singole Congregazioni dell’Oratorio conservano ciascuna la propria piena autonomia nei confronti delle altre, anche quando sono riunite in Congresso.

6. Detta autonomia è prerogativa anche dei membri che sono associati alla Confederazione per mezzo della propria Congregazione.

B) Regolamenti della Confederazione

7. Gli Statuti Generali che reggono la Confederazione sono riservati alla Sede Apostolica, come pure ogni loro modifica, aggiunta od accomodamento. Tuttavia, l’interpretazione pratica degli stessi è compito del Congresso Generale e, in suo nome, della Deputazione Permanente.

8. Gli Statuti Generali non riguardano la vita interna delle Congregazioni, ma unicamente quella della Confederazione.

9. La Confederazione dell’Oratorio rende le singole Congregazioni partecipi dei privilegi direttamente  ad essa concessi.


Capitolo secondo

LE SINGOLE CONGREGAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE

A) Le Congregazioni già fondate

10. Le Congregazioni fino a questo momento legittimamente fondate ossia riconosciute o convalidate dalla loro antichità, che praticano la vita oratoriana, appartengono alla Confederazione dell’Oratorio quali membra legittime e fra di loro uguali.

11. L’antichità fra le Congregazioni si computa dalla data di fondazione; in futuro, la data di fondazione si ricaverà dal documento di erezione.

12. Una Congregazione dell’Oratorio regolarmente eretta si estingue se viene soppressa dalla Sede Apostolica o se abbia cessato di agire per un periodo di tempo di cento anni (Can. 120, §§1, 2; 733). I beni e i diritti di una Congregazione estinta spettano alla Confederazione (Can. 123). 

B) Erezione di nuove Congregazioni

13. Nuove Congregazioni possono essere preparate, con il consenso dell’Oratorio del Luogo rilasciato per iscritto (Can. 733, §§1, 2), sia da una Congregazione già approvata, sia da una Federazione, sia da altri. La loro erezione deve essere incoraggiata. 

14. Mentre è in fase di preparazione ad opera della Congregazione fondatrice, la nuova Congregazione deve essere sostenuta in ogni modo dalla medesima. Previa discussione in seno alla Congregazione Generale ed approvazione a maggioranza assoluta, la Congregazione [fondatrice] potrà assumere il governo della nuova Congregazione erigenda; altrimenti si dovrà procedere secondo le modalità indicate al n° 17.

15. La nuova Congregazione, anche dopo la formale erezione, può dipendere dalla Congregazione madre fino a quando non acquisisce essa stessa le caratteristiche indispensabili per un governo autonomo, vale a dire fin tanto che non vi siano almeno tre membri sessennali, o per anzianità, o per concessione. 

16. Perché una Congregazione di nuova erezione possa rimanere unita alla Congregazione madre il tempo in cui al n° 15, si richiede una causa grave, il consenso di entrambe le Congregazioni ed il benestare del Delegato della Sede Apostolica. Ciò, comunque, non può concedersi per oltre un triennio.

17. Se un gruppo di persone desidera formare una nuova Congregazione dell’Oratorio, si rivolga al Procuratore Generale, a cui spetta favorire la fondazione e prestarle aiuto. Dopo aver compiuto un’indagine circa l’idoneità dei richiedenti e i necessari elementi di vocazione oratoriana, il Procuratore Generale dichiari se nulla osti da parte della Congregazione che i richiedenti si possano presentare all’Ordinario del Luogo; dopo che questi avrà dato il suo permesso per iscritto il sopraddetto gruppo, in comune, incomincia ad imitare la vita oratoriana. La Procura Generale abbia un “Modus procedendi riguardo le comunità in formazione”, approvato dalla Deputazione Permanente; secondo questo “Modus” il Procuratore Generale curi il cammino della comunità in formazione.

18. Perché questo gruppo possa essere eretto in vera e propria Congregazione dell’Oratorio, si richiede quanto segue:

  • a) Un minimo di quattro membri, di cui almeno due siano Sacerdoti.
  • b) I mezzi necessari per fare vita comune anche in futuro.
  • c) Tutte le condizioni richieste, a norma delle Costituzioni, per l’attività apostolica.
  • d) una dimostrazione soddisfacente e di una certa durata sia per quanto riguarda l’osservanza della vita comune, sia per quanto attiene alle attività da svolgere secondo lo spirito di San Filippo.

19. L’erezione formale della Congregazione è riservata alla Sede Apostolica. Il diritto di chiamarsi “Congregazione dell’Oratorio” scaturisce esclusivamente dall’erezione formale.

20. Per poter richiedere alla Sede Apostolica l’erezione formale e l’aggregazione occorrono:

  • a) Un documento con quale i membri chiedono l’erezione dell’erigenda Congregazione.
  • b) Documenti autentici dai quali risulti l’osservanza di tutte le condizioni sopra previste (n° 18).
  • c) Una testimonianza dell’Ordinario del Luogo ed una del Procuratore Generale, in forma autentica ed esibite separatamente, riguardanti il buon andamento della nuova Congregazione, il frutto delle sue attività apostoliche, il suo genuino spirito oratoriano, e la disponibilità dei necessari mezzi di sussistenza. 

Capitolo terzo

RELAZIONI TRA LE CONGREGAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE

A) Unione fra le Congregazioni

21. Le Congregazioni della Confederazione sono sui iuris ed autonome. L’unione ossia la confederazione tra di loro a norma degli Statuti Generale per concessione della Sede Apostolica, produce alcuni effetti giuridici specificati negli Statuti stessi, ma, di sua natura, esclude nel modo più assoluto un governo centrale e comune, cui le Congregazioni siano sottoposte e nel quale risultino congiuntive dal vincolo dell’autorità. 

22. Nondimeno, i vincoli di amore che legano nel Santo Padre Filippo tutte le Congregazioni, debbono essere quanto di più liberamente tanto più premurosamente alimentati.

23. Le singole Congregazioni debbono provvedere i mezzi economici necessari per gli Organi Centrali della Confederazione, e per il Delegato della Sede Apostolica. Spetta alla Deputazione Permanente definire l’ammontare e le modalità di tale contributo.

B) Cooperazione fra le Congregazioni

24. Le Congregazioni dell’Oratorio possono collaborare fra di loro, sia nell’ambito geografico di una regione o di una nazione, sia per una motivazione apostolica o culturale, sia per carenza di membri.

25. La Confederazione promuove e favorisce questa cooperazione, perché attraverso di essa si consegue più agevolmente il bene delle Congregazioni e della Confederazione stessa.

26. Le finalità della cooperazione sono:
*1) Favorire la conoscenza e la mutua carità, di modo che le Congregazioni premurosamente si prestino vicendevole aiuto.
*2) Promuovere studi volti a meglio conoscere lo spirito oratoriano e ad adattare alle circostanze la missione dell’Oratorio nella Chiesa.
*3) Suscitare e sostenere le opere comuni, e favorire nuove fondazioni.
*4) Promuovere una collaborazione efficace con la Confederazione.
*5) Prestare una efficace collaborazione al Delegato della Sede Apostolica per l’Oratorio (cd. Capitolo quinti: Consiglieri).

27. Le Congregazioni dell’Oratorio possono avere statuti ed organi di cooperazione, ad esempio: Riunioni periodiche, Congressi nazionali o regionali, Segretario o Procuratore nazionale, Deputazione, Consiglio.

28. Le Congregazioni dell’Oratorio, conservata comunque fedelmente l’originaria autonomia, possono costituire fra di loro anche Federazioni particolari. Questa Federazione è del tutto facoltativa e i suoi componenti hanno sempre la possibilità di uscirne, fermi restando gli obblighi già assunti.

29. Ogni singola Federazione abbia norme federali perfettamente consoni allo spirito e al pensiero di San Filippo circa l’assoluta autonomia di ciascuno Congregazione, e possieda organi federali, privi, però, di qualsivoglia giurisdizione.

30. Se, per una ragione qualsiasi, sorge una controversia tra due Congregazioni, si fa ricorso al Delegato della Sede Apostolica (Can. 1427, §2), il quale deve sentire i Consiglieri della Federazione delle Congregazioni in controversia, oppure, se non esiste Federazione, i Consiglieri della Confederazione.

C) Opere comuni delle Congregazioni

31. Possono essere istituite Scuole apostoliche, non solo dalle singole Congregazioni, bensì anche a opera di più Congregazioni di una qualche regione. Lo stesso dicasi per gli istituti filosofici e teologici. In tutte queste iniziative, comunque, ci si deve attenere ai criteri della Chiesa (Ecclesiae Sanctae, 37; Codice di Diritto Canonico, Libro II, Formazione dei Chierici).

32. Il primo anno di probazione, a meno che le circostanze non sembrino esigere altro, si deve trascorrere nella propria Congregazione. Nondimeno, la prima e la seconda probazione effettuate in seno ad una determinata Congregazione, possono essere valide anche per un’altra, di modo che, in casi di particolare convenienza, si può avere una probazione comune per varie Congregazioni. Le ammissioni alla probazione, anche in questo caso, a norma delle Costituzioni, spettano esclusivamente alla propria Congregazione (Can. 647 §§1, 2, 3).

D) Passaggio dei membri da una Congregazione all’altra

33. Il passaggio di un membro da una Congregazione della Confederazione ad un’altra non deve essere permesso se non per una causa grave. Il tal caso, il distacco dalla Congregazione di origene e l’ingresso in quella nuova non sono da considerarsi come uscita dall’una ed entrata nell’altra, bensì come un vero e legittimo passaggio dall’una all’altra. Affinché detto passaggio possa avere luogo, si richiede la licenza del Preposito, con il consenso della Congregazione Generale (Canone 744, §1). Se la Congregazione di provenienza si oppone, il passaggio viene allora riservato al Delegato della Sede Apostolica.

34. L’ammissione del membro in transito avviene in questo modo:
a) Il membro in transito che si trovava nella seconda probazione, dovrà completarla e, comunque, trascorrere sempre almeno un anno di prova nella Congregazione di destinazione, prima che lo si possa ammettere all’aggregazione.
b) Il membro in transito che era già triennale nella Congregazione di origene, lo si considera aggregato e viene annoverato fra i triennali.

35. L’anzianità di un membro triennale o sessannale in transito deve essere calcolata dalla data del passaggio stesso, esattamente come se in quel momento avesse compiuto un triennio nella Congregazione di destinazione. Tuttavia, la Congregazione Generale potrà, con voto segreto, annoverare tra i sessannali il membro in transito che nella Congregazione di origine era sessannale, con assegnazione però all’ultimo posto di precedenza.

36. Se il passaggio in via definitiva è stato chiesto dalla Congregazione in cui il membro si trasferisce, a questi dovranno essere riconosciuti gli stessi diritti di cui godeva nella Congregazione di provenienza.

37. Oltre al passaggio definitivo propriamente detto, è possibile un passaggio temporaneo. Se una Congregazione ha fatto richiesta del membro in transito, dovrà riconoscergli i medesimi diritti e privilegi di cui godeva nella Congregazione di origine. Nel frattempo, i diritti dello stesso nella Congregazione di provenienza rimangono sospesi, ma gli anni trascorsi nell’altra Congregazione vengono computati come se trascorsi nella propria.


Capitolo quarto

GLI ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

A) Congressi

38. Il Congresso Generale dell’Oratorio è l’assemblea di tutte le Congregazioni di San Filippo , che deve di regola svolgersi ogni sei anni. Questo Congresso si svolge a Roma, a meno che, in un caso particolare, su mandato della Deputazione Permanente (cf. Cann. 631-633), si scelga al suo posto un’altra città.

39. I membri del Congresso Generale con diritto di voto sono (Can. 169):
*1) I Prepositi di ciascuna Congregazione regolarmente eletti o nominati, i quali devono partecipare al Congresso, a meno che trattenuti da un giusto impedimento.
*2) I Delegati delle Congregazioni regolarmente eletti fra i membri almeno triennali. Se la Congregazione conta più di tre membri, è da designarsi un delegato; se ha almeno otto membre possono essere mandati due Delegati.
*3) Il Delegato della Sede Apostolica, il Procuratore Generale, il Postulatore Generale, i Deputati Permanenti ed i Consiglieri confederali del Delegato.

40. Se, per giusta causa, un Preposito non può partecipare al Congresso, ha facoltà di mandarvi un sostituto da lui designato fra i membri della Congregazione. Se, però, da una Congregazione che ha più di tre membri ne può venire uno solo, che non sia il Preposito, il delegato deve essere eletto da tutta la Congregazione. Se poi, per giusta causa, nessun membro di una qualche Congregazione può venire al Congresso, la Congregazione Generale potrà designare un membro di qualche altra Congregazione perché la rappresenti nel Congresso. Se chi è designato ha già, per altro titolo, diritto di voto nel Congresso, non può emettere due suffragi ma uno soltanto (Can. 168).

41. Nei Congressi Generali bisogna principalmente trattare e svolgere i seguenti punti:

  1. Relazione del Segretario della Deputazione Permanente sullo stato e sulla vita della Confederazione, relazione che lo stesso Segretario dovrà successivamente inoltrare alla Sede Apostolica (Can. 592, §1).
  2. Relazione del Delegato della Sede Apostolica.
  3. Relazione morale ed economica del Procuratore Generale sulla gestione dei beni e delle opere appartenenti alla Confederazione.
  4. Relazione del Postulatore Generale.
  5. Considerare i vari modi in cui si svolge la vita oratoriana, cioè, secondo quello che le circostanze sembrano richiedere; esaminare dubbi o difficoltà che emergono nella vita delle Congregazioni o della Confederazione; trarre delle conclusioni pratiche e approvarle; dare norme riguardo gli organi della Confederazioni, i suoi beni e le sue opere, e vigilare sulla loro osservanza.
  6. Ricercare i mezzi idonei a promuovere l’unione fraterna tra le Congregazioni ed a sostenere gli organi della Confederazione.
  7. Elezione del Delegato e dei suoi Consiglieri; elezione del Procuratore Generale, della Deputazione Permanente, del Postulatore Generale e degli altri officiali.
  8. A questi argomenti ordinari, nella stessa convocazione, un anno prima dello svolgimento del Congresso, se ne possono aggiungere altri, proposti dalle Congregazioni od anche da un qualsiasi loro membro (Can. 631, §3).

42. Il Congresso Generale dell’Oratorio ordinariamente non tratta della revisione della legislatura oratoriana. Se nella preparazione del Congresso si propongono questioni riguardanti la revisione della legislazione e che il Congresso dovrà sottoporre alla Santa Sede, si richiede che le singole Congregazioni siano consultate a tal proposito almeno un anno prima del Congresso, e che le proposte vengano approvate nel Congresso a maggioranza di almeno due terzi, con voto segreto (Can. 583).

43. *1 Il Congresso Generale viene preparato dalla Deputazione Permanente, con l’aiuto del Procuratore Generale, secondo le modalità qui di seguito indicate. Affinché tutto proceda concordemente, la Deputazione e, in suo nome, il Procuratore Generale, un anno prima della celebrazione del Congresso, si prenderà cura di sentire tutte le Congregazioni sia in merito alle circostanze di luogo e di tempo dello stesso, sia per quanto riguarda la stesura dell’elenco delle questioni da trattare.
*2 La Deputazione Permanente e, per suo mandato, il Procuratore Generale, possono nominare commissioni incaricate di elaborare le norme procedurali del Congresso, di redigere l’elenco delle questioni, di raccogliere le proposte e le osservazioni delle varie Congregazioni, di coordinarle e comunicarle conformemente al pensiero delle medesime. Si deve favorire che anche il maggior numero di Congregazioni, in riunioni regolarmente convocate dai loro Prepositi, discutano in comune lo schema delle questioni predisposte dalle commissioni o da loro preparati. E’ cosa della massima importanza che i Delegati al Congresso possano presentare non solo le proprie opinioni, ma innanzitutto quelle delle loro Congregazioni.
*3 Memori del comune vincolo di carità, le Congregazioni sopperiscano alle necessità di quei Delegati i quali, altrimenti, date le scarse disponibilità economiche delle proprie comunità, non potrebbero partecipare al Congresso. Il Procuratore Generale ed i Prepositi si preoccupino di questo problema con discrezione ed efficacia. 

44. Fino a che il Presidente, avendo constatato la presenza della maggioranza delle Congregazioni, abbia dichiarato legittimo il Congresso, presiede gli atti preparatori e le sedute costitutive colui che ha l’ufficio di Segretario della Deputazione Permanente.

45 *1 Iniziato legittimamente il Congresso, debbono tenersi le elezioni preliminari, vale a dire, quelle del Presidente, degli Scrutatori e del Segretario del Congresso. Il Presidente viene eletto a norma di diritto (Can. 119, 1); gli Scrutatori ed il Segretario sono eletti a maggioranza relativa nel primo scrutinio. Nell’elezione del Presidente fungono da scrutatori, assieme al Segretario della Deputazione, i due Delegati più anziani. Prima dell’elezione del Segretario del Congresso, quest’ufficio è esercitato dal più giovane fra i Delegati che non sia impedito. Per le elezioni si seguono le modalità descritte nelle Costituzioni (n° 141 e seguenti).
*2 Se il Congresso lo riterrà necessario, può assegnare agli Officiali del Congresso stesso, in primo luogo al Presidente, dei cooperatori ossia collaboratori scelti fra i presenti. Parimenti, il Congresso ha facoltà di istituire un consiglio di presidenza e varie commissioni, tenuto conto delle circostanze e dell’esperienza dei membri, nonché delle diverse regioni di provenienza dei Delegati ossia dei membri delle commissioni.
*3 Cooperatori e uditori possono assistere alle sedute soltanto se espressamente invitati dalla Deputazione Permanente o dal Congresso stesso.
*4 A Congresso aperto, tutti gli uffici della Confederazione restano in carica fino a che vengano eletti i nuovi. Questa norma non riguarda affatto il Delegato della Sede Apostolica, il cui ufficio cessa quando viene nominato ufficialmente un altro Delegato dalla Sede Apostolica.

46 *1 Il Congresso, sentiti il Presidente e le altre persone cui era stato affidato il relativo incarico, determini l’ordine del giorno e adotti le norme procedurali predisposte dalla Deputazione Permanente.
*2 Si deve procedere con voto segreto nelle sessioni generali, particolari e nelle commissioni, ogni qualvolta si tratti di elezioni e di questioni comunque attinenti alla legislazione, anche sotto l’aspetto dell’interpretazione pratica. 
*3 Quando tutti gli argomenti sono stati debitamente discussi e definiti, il Presidente, ottenuto il consenso della maggioranza assoluta a suffragio segreto, dichiara chiuso il Congresso. Il Congresso può demandare l’elaborazione di qualche questione particolare alla Deputazione Permanente o ad una Commissione speciale o al Procuratore Generale.

B) Deputazione Permanente

47. La Deputazione è l’organo permanente della Confederazione che, in vece del Congresso Generale, vigila d’ufficio al bene comune ed all’incolumità della stessa.

48. Il Congresso Generale elegge con voto segreto, a norma di diritto, alcuni membri, non meno di otto e non più di dodici, rappresentanti le varie lingue o regioni, i quali formano la Deputazione Permanente fino al successivo Congresso Generale. Essi eleggono tra di loro chi, esercitando l’ufficio di Segretario, prepara e convoca le riunioni, nonché il suo Vicario. La presentazione dei candidati Deputati deve essere fatta dai rappresentanti delle varie lingue o regioni, di modo che il Congresso possa procedere speditamente alla loro elezione, secondo la seguente proporzione: quattro candidati per l’Italia e la Francia; due per la Spagna; due per la Germania, la Svizzera, l’Austria e i Paesi Bassi; due per la Polonia; due per l’Inghilterra, il Canada e l’Africa Meridionale; due per l’America Settentrionale, quattro per l’America Latina. Fra questi si eleggono: due per l’Italia e la Francia; uno per la Spagna; due per la Germania, la Svizzera, l’Austria e i Paesi Bassi; uno per la Polonia; uno per l’Inghilterra, il Canada e l’Africa Meridionale; uno per l’America Settentrionale, due per l’America Latina. Tale rapporto è suscettibile di mutamenti secondo il numero delle Congregazioni, e ciò deve essere stabilito dal Congresso.

49. Non essendo la Deputazione Permanente propriamente un organo di governo, bensì un corpo morale istituito per esercitare funzioni di consiglio ed orientamento, è priva di un superiore nel senso stretto del termine, che abbia facoltà di operare in nome proprio. I Deputati sono uguali tra di loro.

50. La Deputazione, insieme con la Procura, ha di diritto sede a Roma. Essa si deve riunire, di fatto ogni volta ciò risulti necessario per lo svolgimento dei compiti di sua competenza e, di regola, almeno una volta all’anno e quando la maggioranza dei Deputati ne faccia richiesta. Perché una riunione sia valida è sufficiente la presenza della maggioranza dei Deputati. In assenza del Segretario e del Vicario, si procederà all’elezione di un Segretario per la riunione. In tal caso, si debbono sbrigare unicamente le pratiche necessarie e non differibili. In caso di morte del Segretario, il Vicario convoca la Deputazione Permanente e si procede all’elezione di un nuovo Segretario.

51. Compiti della Deputazione Permanente sono i seguenti:

  1. Cura d’ufficio delle risoluzioni del Congresso, che le sono state affidate e provvede e vigila alla loro esecuzione da parte degli altri.
  2. può stabilire norme circa gli organi della Confederazione, le quali devono essere confermate dal successivo Congresso, e provvede al buon ordine ed alla disciplina della sede della Deputazione e della Procura, secondo le norme che debbono essere impartite dal Congresso Generale.
  3. Riceve ed esamina ogni anno i rapporti dell’amministrazione economica e della gestione morale della Procura, della Postulazione e degli altri beni della Confederazione.
  4. Deve assistere sempre il Procuratore e consigliarlo nei casi più complessi, soprattutto quelli riguardanti le nuove fondazioni.
  5. Ha l’incarico di definire e far attuare, assieme al Procuratore Generale, tutto ciò che riguarda la convocazione e la preparazione del Congresso Generale.
  6. Se un Deputato morirà o rinunzierà all’ufficio, gli succede il secondo candidato della medesima regione; altrimenti, la Deputazione Permanente ne deve eleggere un altro.

52. Le funzioni del Deputato che ricopre l’ufficio di Segretario sono le seguenti:

  1. Convocare la Deputazione Permanente secondo quanto prescritto al n° 50.
  2. Invitare, ordinatamente, alle riunioni il Delegato della Sede Apostolica, il quale ha voce consultiva.
  3. Predisporre, assieme al Procuratore Generale, lo schema degli argomenti da trattare, previa consultazione dei Deputati.
  4. Presiedere le sessioni e fare da moderatore.
  5. Curare che gli atti della sessione vengano redatti e trasmessi all’archivio della Confederazione.

53. In merito alle relazioni fra la Deputazione Permanente e il Delegato della Sede Apostolica per l’Oratorio, si osservi quanto segue:

  1. La Deputazione Permanente, ed in particolare modo il suo Segretario, debbono collaborare con il Delegato per il bene comune della Confederazione.
  2. Il Segretario della Deputazione Permanente informi il Delegato sulle riunioni da tenersi o già tenute, affinché si ragguaglino secondo l’opportunità a vicenda su di esse.

C) Il Procuratore Generale

54. *1 Il Procuratore Generale rappresenta in ogni questione la Confederazione e ne amministra e sostiene la persona giuridica.
2* Rappresenta legittimamente, presso la Sede Apostolica e tutti i suoi Dicasteri, come sarà qui specificato, le Congregazioni ed i loro membri, nonché la stessa Confederazione dell’Oratorio e tratta tutte le loro questioni. A questo ufficio generale dei Procuratori Generali se ne aggiungono altri particolari.
*3 Il Procuratore Generale ordinariamente partecipa alle sessioni della Deputazione Permanente, nelle quali ha voce consultiva.

55. In forza del suo ufficio, pertanto, il Procuratore Generale è da considerarsi titolare di tutti quei diritti che gli sono espressamente conferiti o riconosciuti.

56. Per tutto ciò che attiene al suo ufficio, il Procuratore deve agire a norma dei presenti Statuti, e delle disposizioni del Congresso.

57. All’ufficio del Procuratore Generale competono le seguenti facoltà: 
I – Nei confronti della Sede Apostolica e delle altre Autorità Ecclesiastiche:

  1. Agisce, dietro incarico ricevuto, a nome delle Congregazioni, anche singole, e persino dei membri individualmente. Nelle questioni favorevoli tale mandato si presume. Non è comunque vietato alle Congregazioni né ai singoli membri di rivolgersi, per giusti motivi, direttamente alla Sede Apostolica.
  2. Spetta al Procuratore, su mandato dei Prepositi, presentare domande alla Sede Apostolica. Per le facoltà ordinarie e meramente personali non è prescritto il benestare espliciti dei Prepositi. 
  3. Egli solo potrà agire, in via ordinaria, a nome della Confederazione, sia per presentare domande, sia per dare informazioni, sia per rivendicare o difendere diritti dinanzi alla Sede Apostolica e presso tutti i Dicasteri ecclesiastici, non esclusi i tribunali di qualunque ordine.
  4. Deve eseguire i rescritti quando gli vengono trasmessi dalla Santa Sede per l’esecuzione; se questa è demandata ad altri, il Procuratore Generale è tenuto a curare che siano fedelmente eseguiti.
  5. Prepara insieme al Segretario della Deputazione Permanente la relazione sessannale e la invia alla Sede Apostolica, secondo lo schema predisposto dalla medesima Santa Sede.

II – Per quanto riguarda i beni comuni della Confederazione:

  1. Il Procuratore amministra i beni appartenenti alla Confederazione. Se alcuni beni sono gestiti da un amministratore speciale, questi è da considerarsi subordinato al Procuratore Generale, salvo espressa disposizione contraria.
  2. I beni della Procura Generale appartengono alla Confederazione.
  3. Il Procuratore Generale deve rivendicare e amministrare, direttamente o per mezzo di altri, i beni delle Congregazioni esistenti di diritto, ma prive di membri (Can. 120, §1), e di quelle che sono del tutto estinte (cf. n° 12), (Can. 123; 584; 1270).
  4. Ogni anno, nel tempo e nel modo stabiliti dalla Deputazione Permanente, il Procuratore deve rendere contro di tutto quanto è affidato alla sua amministrazione.

III – Per quanto riguarda le opere comuni e le Congregazioni:

  1. A norma di quanto sopra stabilito, concorre, assieme alla Deputazione Permanente, al governo delle opere comuni.
  2. E’ tenuto a prestare valido aiuto alla Deputazione Permanente in tutte le altre opere alle quali non si sia provveduto.
  3. Deve promuovere l’unione fraterna delle Congregazioni e la loro reciproca collaborazione.
  4. Promuova, per quanto possibile, la restaurazione delle Congregazioni estinte.
  5. Deve intervenire nella fondazione di nuove Congregazioni a norma del Cap. II, numeri 17 2 20.
  6. L’Archivio Generale della Confederazione resta affidato alle sue cure e alla sua custodia.

58. Il Procuratore Generale è strettamente tenuto al segreto su tutto ciò di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio del suo ufficio e che non potrebbe comunicare ad altri senza danno o pericolo di danno; è parimenti tenuto ad essere veritiero nelle informazioni che rilascia d’ufficio, e a promuovere il maggior bene della Confederazione.

59. Il Procuratore Generale deve essere eletto nel Congresso Generale ogni sei anni. La sua elezione così avviene: se nei primi due scrutini non si raggiunge la maggioranza assoluta, nel terzo scrutinio avranno soltanto voce passiva, e non attiva, i due candidati che hanno riscosso il maggior numero di voti nel secondo scrutinio. La eventuale parità di voti nel terzo scrutinio si risolverà secondo l’anzianità nella Congregazione e, successivamente, in base all’età (Can. 119, 1). Dopo aver esercitato per una volta il proprio ufficio, può essere di nuovo eletto.

60. L’eligendo deve avere dieci anni compiuti di anzianità nella Congregazione, almeno trentacinque anni di età e deve risplendere veramente, soprattutto per amore verso la Confederazione e le sue leggi, per zelo nell’osservanza e per abilità e prudenza nell’azione.

61. E’ preferibile che l’ufficio del Procuratore Generale non venga cumulato con quello di Preposito nella proprio Congregazione; tuttavia il giudizio spetta alla Congregazione.

62. La Procura ha la propria sede a Roma.

D) Altri officiali della Confederazione

63. Il Congresso elegge il Postulatore Generale; può anche decidere il cumulo di tale ufficio con un altro in seno alla Confederazione.

64. Il Congresso Ordinario può nominare o designare anche altri officiali della Confederazione, secondo le esigenze e le peculiarità delle circostanze e dei tempi.


Capitolo quinto

IL DELEGATO DELLA SEDE APOSTOLICA

A) Il Delegato

65. Data l’assoluta autonomia e l’esenzione giurisdizionale delle Congregazioni dell’Oratorio di San Filippo Neri, e l’assenza di un governo centralizzato, per cui non è previsto che qualcuno presieda in qualità di Superiore Generale, la Sede Apostolica si è assunta la potestà (Decreto S. Cong. de Relig. n°14536/58) di vigilare direttamente sulle Congregazioni, ed esercita tale diritto tramite un suo Delegato.

66. Il Delegato è custode del Diritto Comune della Chiesa e delle leggi particolari dell’Oratorio; egli cura che non vengano mai meno l’osservanza delle Costituzioni e la fedeltà allo spirito del legislatore Padre Filippo; esercita il proprio ufficio entro i limiti e nei termini delle facoltà che gli sono conferite (Can. 305, §2).

67. Il Delegato della Sede Apostolica esercita l’ufficio di Visitatore canonico dell’Oratorio di San Filippo.

68. Il Delegato viene eletto dal Congresso secondo le modalità stabilite per l’elezione del Procuratore Generale; ed è confermato dalla Sede Apostolica; resta in carica sei anni, trascorsi i quali può essere rieletto una sola volta.

69. L’eligendo deve essere sacerdote, membro della Congregazione da dieci anni compiuti, di almeno trentacinque anni d’età, dotato di scienza, zelo, pietà ed esperienza nella vita di comunità dell’Oratorio.

70. Senza giusta causa, l’ufficio di Delegato non deve essere cumulato con quello di Preposito nella propria Congregazione; tuttavia il giudizio su questo spetta alla Congregazione.

71. Il Delegato, quando esercita il proprio ufficio, ha la precedenza su tutti gli altri.

72. In qualsiasi modo il Delegato venga a cessare dal suo ufficio, gli succede automaticamente il Consigliere eletto nel Congresso come Primo Consigliere.

73. Il Delegato per diritto ha il domicilio a Roma.

B) Compiti del Delegato nella Visita

74. Compiti ordinari del Delegato della Sede Apostolica sono le seguenti:

*1 Vigilare sull’osservanza del diritto comune della Chiesa, delle Costituzioni ed egli Statuti Generali dell’Oratorio.
*2 Vigilare che vengano regolarmente esercitati gli uffici generali della Confederazione; dietro loro richiesta il Delegato presta aiuto affinché la loro opera diventi ogni giorno più efficace per il bene della Confederazione.
*3 Effettuare ogni cinque anni, personalmente o tramite un delegato, la visita di tutte le Congregazioni, con facoltà, in caso di necessità, di provvedere con opportuni rimedi perché si stabilisca l’osservanza del diritto comune della Chiesa e delle leggi particolari dell’Oratorio.
*4 Approvare le Lettere Dimissorie per gli Ordini Sacri rilasciate dai Prepositi delle Congregazioni non Collegiali.
*5 Seguire con particolare cura le Congregazioni che non sono collegiali, ad esempio:

  • a) nominare un delegato appartenente ad un’altra Congregazione;
  • b) aggiungere un membro di qualche altra Congregazione, affinché la vita collegiale possa svolgersi con regolarità, almeno periodicamente, fatte salve l’autonomia della Congregazione e la libertà dei singoli membri;
  • c) affiliare (in analogia con l’erezione di una nuova Congregazione, numeri 14 e 15 degli Statuti Generali) una Congregazione non collegiale ad una Congregazione collegiale, previo consenso di entrambe.

75. Compiti straordinari del Delegato della Sede Apostolica sono i seguenti:

*  1 Indire una visita straordinaria delle Congregazioni nei seguenti casi:

  • a) quando la visita sia stata richiesta dalla maggioranza dei componenti di una Congregazione o, per votazione, dalla maggioranza dei Deputati;
  • b) quando, per circostanze gravi, la visita si palesi necessaria a giudizio del consiglio Federale o Regionale o Nazionale.

*2 Nei casi straordinari in cui deve essere applicato il disposto dei numeri 53 (Destituzione del Preposito) e 75-79 (Dimissione di un membro da una Congregazione) delle Costituzioni, accertare che le relative disposizioni delle Costituzioni siano osservate dalle Congregazioni.

*3 Il Delegato della Sede Apostolica deve inoltre intervenire nelle questioni seguenti:

  • a) quando il Preposito e i Deputati di qualche Congregazione vengono meno ai propri doveri;
  • b) quando gli stessi non sono in grado di assolverli;
  • c) quando una Congregazione si oppone al passaggio di un membro;
  • d) quando una Congregazione deferisce un caso al Delegato.

Nei primi tre casi (a, b, c) il Delegato deve sentire i Consiglieri.

76. Il Delegato della Sede Apostolica per l’Oratorio può affidare il suo ufficio ad altri, per qualche caso particolare, specie nelle visite – anche straordinarie; questi eserciteranno il loro ufficio con autorità vicaria, ossia agiranno a titolo di Delegati della Visita; i Delegati debbono procedere in tutto conformemente al mandato ricevuto.

C. I Consiglieri per la Visita

77. Assistono il Delegato dei Consiglieri i quali di diritto hanno voto solo consultivo, in ragione della Delega concessa dalla Sede Apostolica. Essi sono eletti per sei anni: uno delle Congregazioni dell’Italia e Francia, uno delle Congregazioni di Spagna e America Latina, uno delle Congregazioni di Polonia, Inghilterra, Germania, Svizzera, Austria, Paesi Bassi, Anglo-America e Africa Meridionale.

78. Se un oratoriano viene eletto Delegato dal Congresso per la prima volta, il Delegato che cessa dal suo ufficio diventerà di diritto terzo Consigliere. Nel caso, invece, in cui il Delegato venga riconfermato per altri sei anni, il Congresso dovrà eleggere tre Consiglieri.

79. Da ogni singola Regione o Federazione, inoltre, vengono eletti, in assemblea ordinaria o nel Congresso, due Consiglieri incaricati di aiutare il Delegato ad esercitare fedelmente il proprio ufficio nella Visita canonica.

80. Il Delegato senta il Consiglio istituito in una Regione o Federazione, non solo prima della Visita canonica ordinaria o straordinaria, bensì anche prima che vengano promulgati le decisioni e i decreti della Visita effettuata.