Costituzioni

PREFAZIONE

La Congregazione fondata a Roma da San Filippo Neri presso la chiesa di Santa Maria in Vallicella, prese il nome di ORATORIO da un luogo adibito alla preghiera e, successivamente, dalle pratiche di pietà, per lo più serali, che vi si tenevano.

Facciate della Casa dei Filippini e della Chiesa di Santa Maria in Vallicella

La Congregazione dell’Oratorio, formata dal Santo Padre Filippo più con la pratica quotidiana di vita che con vincoli di leggi, non ebbe all’inizio alcuna regola particolare che guidasse l’attività dei pii aderenti.

L’ottimo Padre, infatti, era solito dirigere con paterno affiato lo spirito e la volontà dei singoli suoi figli, secondo l’indole di ciascuno, stimandosi pago di vederli accesi di pietà e vieppiù ferventi nell’evangelico disprezzo delle cose terrene e nell’amore di Cristo. Solo gradatamente e con garbo, andava sperimentando ed accertando come manifestazione della volontà del Signore ciò che, per diuturna esperienza, gli risultava essere loro congeniale ed utile, giorno per giorno, al raggiungimento della santità e della perfezione, ed essere cosi graditi a Dio.

Ed egli affermava con persuasione che questo genere di vita, pur differenziandosi notevolmente dagli Istituti religiosi esistenti, era realmente quanto mai adatto ai Sacerdoti secolari ed ai Laici, e conforme alla volontà divina, aggiungendo spesso e volentieri espressamente che non era lui il fondatore della Congregazione, bensì il Signore Dio Ottimo Massimo che l’aveva voluta e consolidata e ne era Capo ed Artefice.

Le norme, pertanto, che il Santo Padre Filippo personalmente si preoccupò di fissare o che, dallo stesso volute, furono recepite dalla consuetudine fra i membri della sua Congregazione e, successivamente, tramandate ininterrottamente, sono state compendiate nelle presenti Costituzioni perchè possano essere agevolmente conosciute.

Le Costituzioni della Congregazione di Santa Maria in Vallicella, approvate e confermate da Paolo V con il breve “Christifidelium quorumlibet”, promulgato a Roma il 24 febbraio dell’anno 1612, vennero estese dall’Autorità Apostolica ad altre Congregazioni sorte sul modello della Congregazione romana. Attualmente rivedute a norma del Codice di Diritto Canonico e debitamente sfrondate di tutti quegli elementi che risultavano strettamente correlati a peculiari circostanze di luogo e di tempo, vengono confermate dall’Autorità della Sede Apostolica e, per ordine della medesima, fedelmente e direttamente trasmesse ad ogni singola Congregazione della Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri, perchè siano osservate.


Capitolo primo

NATURA DELL’ORATORIO

A) L’Oratorio e l’orazione

  • 1. Si chiama propriamente oratorio un luogo destinato all’orazione. Perciò, l’oratorio fondato da San Filippo Neri prese il nome dal luogo adibito alla preghiera.
  • 2. L’Oratorio è una unione fraterna di fedeli i quali, seguendo le orme di San Filippo Neri, si prefiggono ciò che egli insegnò e fece, diventando così “un cuore solo ed un’anima sola” (Atti, 4,32; Canone 578).
  • 3. Fin dalle sue primissime origini, l’oratorio si è riunito per praticare in comune lo studio della Parola di Dio in modo familiare, nonché l’orazione mentale e vocale, onde promuovere nei fedeli, come in una scuola, lo spirito contemplativo e l’amore delle cose divine.
  • 4. Come San Filippo fu la personificazione di questo fervore religioso, così l’oratorio, ponendosi al servizio degli uomini con semplicità d’animo e letizia, manifesta e diffonde tale sentimento in maniera attraente ed efficace.

B) La Congregazione dell’Oratorio

  • 5. La Congregazione dell’Oratorio è la comunità che fu costituita sin dall’inizio per il servizio dell’Oratorio.
  • 6. La Congregazione dell’Oratorio è una comunità familiare, che vive in una casa canonicamente eretta e fa vita comune (Canone 740), i cui membri sono mossi più dallo spirito di carità che non dalla regola. Il Preposito dell’Oratorio, che sovrintende con spirito di servizio alla comunità, promuove al massimo grado lo spirito di carità.
  • 7. Nella Congregazione dell’Oratorio occupa sempre il primo posto la trattazione familiare della Parola di Dio, ossia la conversazione spirituale, mediante la quale viene sempre ed ininterrottamente stimolato ed incrementato lo spirito di fede e di preghiera, di carità e di servizio.
  • 8. Questa comunità, inoltre, in quanto riunita nella Chiesa dallo Spirito, si ricollega in modo particolare al di lei mistero e si vota al bene ed al progresso della stessa (cf. Lumen Gentium, 44,2).

C) L’ordinamento immutabile della Congregazione dell’Oratorio

  • 9. La Congregazione dell’Oratorio è stata impostata unicamente sul rapporto della mutua carità; non è sottoposta ad alcun vincolo di voti, di giuramento o di consimili legami; essa si compagina pertanto esclusivamente col solo vincolo della carità.
  • 10. I membri entrano nella Congregazione con il proponimento di restarci per sempre fino alla morte con libera volontà. Tale vocazione è distinta da quella dei Religiosi; San Filippo, infatti, preferì orientare diversamente i suoi figli, volendo che fossero secolari.
  • 11. La Congregazione ricalca la fisionomia della primitiva comunità cristiana, onde il suo caratteristico dinamismo, anzichè nella moltitudine dei componenti, consiste nella reciproca conoscenza, che aureola di rispetto le sembianze delle persone note, nonché nell’autentico legame della carità che amalgama, per quotidiana convivenza, i membri di una medesima famiglia.
  • 12. La Congregazione coltiva le relazioni fraterne in un clima sereno e costante di pace e di letizia interiore ed esteriore che tutto avvolge ed alla quale debbono essere improntati il servizio divino in ogni sua espressione e la cura delle anime, affinché sia valido in ogni tempo per i figli, come lo fu per il Padre, il motto: IN LETIZIA.
  • 13. Così come è stata tramandata, questa dovrà essere sempre una legge fondamentale dell’Istituto: ogni casa o famiglia che ne abbia adottato la conformazione viene legittimamente ascritta al medesimo, come le varie Congregazioni dell’Oratorio esistenti, e deve reggersi e governarsi in modo autonomo, separatamente rispetto alle altre.
  • 14. La Congregazione svolge un servizio eminentemente improntato allo spirito del Vangelo, nel quale i suoi membri operano. Essa sarà veramente perpetuata così nella Chiesa di Dio ingemmata di molteplici sfaccettature. Nondimeno, siccome è sorta per la salvezza delle anime, bisognerà tenere continuamente presente la necessità di adeguarla il più possibile alle loro esigenze, sempre che queste collimino con le finalità della stessa Congregazione dell’Oratorio.

Capitolo secondo

LEGGI DELLA CONGREGAZIONE DELL’ORATORIO

  • 15. La Congregazione dell’Oratorio è una Società Clericale di Diritto Pontificio (Canone 589), di Chierici e di Laici i quali, conformemente alle presenti Costituzioni, fanno vita di comunità senza voti, con il solo vincolo della mutua carità. È Società di Vita Apostolica (Canone 731, §l), persona giuridica (Canoni 114; 741, §I) e casa sui iuris, giurisdizionalmente indipendente (Canone 613, §2).
  • 16. Nelle Costituzioni qui appresso stilate è chiamata Congregazione Collegiale quella che conta almeno tre membri con diritto di voto nella Congregazione Generale; altrimenti è Congregazione non Collegiale (Canone 115, §2). La Congregazione regolarmente eretta viene automaticamente ascritta alla Confederazione. Ogni singola Congregazione dell’Oratorio è una casa sui juris, vale a dire autonoma (Canone 586, §1, §2). Non può tuttavia avvalersi di tale diritto qualora dagli atti della Visita Canonica risulti che non ha assolutamente la capacità di reggersi, o per mancanza di collegialità o per altra causa a giudizio del Delegato della Santa Sede Apostolica per l’Oratorio, sentito il parere del Consiglio (Canone 127. §2, §4).
  • 17. Le Congregazioni dell’Oratorio, per quanto riguarda la loro vita ed il loro governo interno, sono rette dalle Costituzioni, approvate dalla Sede Apostolica. Le Costituzioni sono integrate da speciali Statuti Generali approvati dalla Sede Apostolica che regolano i rapporti fra le varie Congregazioni.
  • 18. Se qualche passo risultasse ambiguo nelle Costituzioni, il Preposito e i Deputati ne daranno una interpretazione pratica. Non possono tuttavia in alcun modo modificarle né ad esse derogare, o innovarle in alcune parte, né crearne delle nuove. Permanendo il dubbio, ci si dovrà riferire a brani paralleli, se ve ne sono, al fine ed alle circostanze della legge, nonché all’intendimento del legislatore (Can. 17), tenendo sempre presenti non solo le Costituzioni da precisare, ma anche lo spirito e la tradizione filippini. L’interpretazione autentica delle Costituzioni e degli Statuti Generali è data dalla Sede Apostolica (Can. 16, §1, §. 2).
  • 19. La Congregazione dell’Oratorio, in quanto Società di Vita Apostolica, oltre al diritto particolare enunciato nelle Costituzioni e negli Statuti Generali, osserva anche quello sancito per le Società di Vita Apostolica (Cann. 731-746) ed è retta dal diritto universale.
  • 20. La Congregazione, inoltre, deve avere i propri Statuti Particolari, non incompatibili con le presenti Costituzioni, nei quali siano chiaramente riportate le decisioni della Comunità ed opportunamente illustrate le consuetudini della vita familiare. Tali Statuti debbono essere riveduti e aggiornati dalla Congregazione Generale, secondo le esigenze dei tempi (Canoni 33, §1; 587, §4).
  • 21. Il Preposito di ogni singola Congregazione dell’Oratorio è Superiore Maggiore della propria Congregazione (Canoni 134, §I; 620) e la sua sede o casa è sui iuris (giurisdizionalmente indipendente) ed autonoma a norma del diritto e delle Costituzioni; egli è sempre Rettore della chiesa della Congregazione, anche se si tratta di chiesa parrocchiale.
  • 22. Le Congregazioni dell’Oratorio ed i loro membri, ivi compresi i Laici, come pure i Tirocinanti ossia Novizi, fruiscono, a norma del Diritto, dei privilegi dei Chierici, nonchè di quelli dei Religiosi, sempre che detti privilegi a loro si addicano (Canoni 4; 76, §2; 78, §I; 83, §I, §2).
  • 23. Vigono per le Congregazioni dell’Oratorio le norme comuni agli Istituti di Vita Consacrata ed alle Società di Vita Apostolica, che regolano i rapporti con gli Ordinari dei Luoghi (cf. “Mutuae Relationes” e Codice di Diritto Canonico).

Tuttavia:

*1 È del tutto riservato alla Sede Apostolica, in quanto dalla Stessa approvato:

  • a) Tutto ciò che si riferisce specificatamente alle Costituzioni ed agli Statuti Generali (Canone 16, §I, §2).
  • b) Tutto ciò che riguarda il governo interno e la disciplina domestica (Canoni 397, §2; 593).

*2 È compito del Delegato della Sede Apostolica visitare le Congregazioni (Canone 628, §1, §2).

*3 L’amministrazione economica spetta alle singole Congregazioni ed ai singoli membri, a norma del diritto universale e particolare (Canone 741).

*4 Il Preposito della Congregazione gode, nei confronti di tutti coloro che vivono nella comunità, di ogni diritto spettante per legge al parroco verso i propri parrocchiani (Canoni 129, §l; 134, §l; 596; 1179). Memori della loro comunione con il Vescovo, e “per l’indispensabile unità e concordia nell’esercizio dell’attività apostolica” (Lumen Gentium, 45), i membri dell’Oratorio debbono dare a tutti esempio di amore, di rispetto e di operoso servizio, fatte salve le presenti Costituzioni (Canoni 678; 680; 681), e sono sottoposti all’Ordinario in tutto ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre opere di apostolato (Canone 738, §2).


Capitolo terzo

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

24. Sebbene la Congregazione dell’Oratorio dipenda più dallo spirito di carità che non dalla legge, possiede nondimeno il proprio ordinamento giuridico.

25. Il governo della Congregazione e di tutto ciò che ad essa appartiene compete alla Congregazione Generale, alla Congregazione Deputata ed al Preposito, i quali nell’ambito delle loro funzioni hanno l’autorità di governo sui membri dell’Oratorio (Canone 596).

A) Compiti della Congregazione Generale della Congregazione Deputata e del Preposito

26. L’assemblea di tutti i membri con almeno tre anni di anzianità costituisce la Congregazione Generale. Nella stessa, i membri con tre anni di anzianità hanno voto consultivo, mentre il voto deliberativo spetta esclusivamente a quelli con anzianità di sei anni compiuti.

27. Il Preposito convoca regolarmente la Congregazione Generale per esaminare assieme ai suoi membri la vita della Congregazione, almeno per quanto riguarda i punti principali, e per disporre, con comune deliberazione, gli interventi richiesti dai confratelli (Can. 127).

28. Quando viene proposta una iniziativa da assumersi, la si sottoporrà, in  un primo tempo, al pubblico e libero dibattito dei membri; successivamente, dopo un intervallo di alcuni giorni, la si metterà ai voti a scrutinio segreto, a meno che la necessità, l’utilità od anche, talora, la modesta entità della questione non portino, a giudizio della Congregazione Generale espresso con votazione segreta, all’adozione di una risoluzione seduta stante al termine del dibattito.

29. In ordine alla validità, la votazione deve essere a suffragio segreto ogni volta che verte su questioni di grande importanza contemplate nelle presenti Costituzioni, nonché su altri argomenti che verranno indicati negli Statuti Particolari, sui problemi che esulano dall’ordinaria amministrazione (Can. 638, §1), e sulle materie che richiedono il benestare della Santa Sede (Can. 638, §3). Quando si tratta di questioni di carattere pubblico o di lieve entità, la votazione può essere palese, salvo il caso in cui uno dei votanti chieda, per un motivo plausibile, lo scrutinio segreto. Le spese e gli atti giuridici di ordinaria amministrazione sono validamente sbrigati, nei limiti del loro ufficio, oltreché dal Preposito anche dagli Officiali appositamente incaricati (Can. 638, §2), ed in questo non è prescritta votazione alcuna. Se non si tratta di elezioni, ma di questioni di altra natura, ha forza di legge ciò che, presente la maggioranza di coloro che debbono essere convocati, verrà stabilito dalla maggioranza assoluta dei presenti; se, dopo due scrutini, i risultati sono pari, il Presidente può dirimere la parità con il proprio voto. Ciò che riguarda tutti i membri in quanto singoli individui, deve essere approvato da tutti (Ca. 119, nn°2, 3).

30. L’assemblea dei Deputati, congiuntamente al Preposito, costituisce la Congregazione Deputata. Il Preposito convocherà periodicamente la Congregazione Deputata, senza il consenso od il parere della quale, a norma del diritto universale e particolare, non dovrà fare nulla di quanto riguarda il governo di tutta la Congregazione e l’elezione o rimozione degli Officiali (Canone 627, §I, §2; Costituzioni n. 34).

31. La Congregazione abbia un elenco dei membri, denominati Officiali, che ricoprono uffici in casa, nonché degli altri incarichi.

32. Nessuno declini un ufficio affidatogli dalla Congregazione Generale o dalla Congregazione Deputata, ma lo assuma con la massima disponibilità. Se per qualche motivo un membro ritenesse di dover rifiutare, dopo avere esposto una volta o due, con la debita modestia, le proprie ragioni, accetti senza alcuna ulteriore apprensione l’ufficio affidatogli.

33. La Congregazione Deputata nomina Segretario uno dei suoi membri, il cui compito consisterà nell’annotare in un registro decreti presi dalla stessa Congregazione Deputata e dalla Congregazione Generale, e nel disbrigo della corrispondenza.

34. Il vertice dell’autorità nel governo dell’intera Congregazione e per quanto riguarda tutte le attività da svolgere, è rappresentato dalla persona del Preposito. A lui solo compete, infatti, convocare all’occorrenza la Congregazione Generale e proporre l’ordine del giorno; curare il compimento delle iniziative debitamente stabilite; esigere altresì dai singoli membri cui sia stata assegnata, in qualsiasi modo o luogo, una qualche funzione od incombenza, ogni ragguaglio sui passi compiuti o da compiere, e vigilare affinchè tutto venga debitamente eseguito. Tuttavia, nei casi previsti dal Diritto Universale e dalle Costituzioni, specie quando si tratti dell’attività di apostolato che viene promossa dalla Congregazione nel suo insieme, il Preposito stesso è rigorosamente tenuto a procedere alla convocazione ed alla formulazione delle proposte. Anche al di fuori dei casi anzidetti, pur non essendo strettamente obbligato ad effettuare la convocazione e ad avanzare la proposta di una determinata iniziativa, deferisca quanto richiesto da tutti o quasi tutti i membri dei Deputati o della Congregazione Generale, e non si discosti da esso senza un prevalente motivo, da valutarsi a suo giudizio.

35. Il Preposito, che i primi membri dell’Oratorio chiamavano Padre, procede sempre con tatto fraterno nell’esercizio della propria funzione (Canone 618). A tale scopo, comportandosi come un fratello tra fratelli, cerchi piuttosto di giovare che di presiedere e si sforzi di alimentare e promuovere la validità collegiale e la fraterna comunione della Congregazione dell’Oratorio (Canone 619).

36. Per quanto concerne l’economia di casa ed i beni patrimoniali della Congregazione, il Preposito adotti una amministrazione oculata con la collaborazione dell’economo e degli altri officiali che, conosciuto ed approfondito il parere del Preposito, concorrono all’amministrazione domestica (Cann. 636, §1; 638, §2; 639; 741, §1). Per le spese straordinarie che nulla abbiano a che vedere con il vitto e le esigenze quotidiane della vita familiare, la Congregazione dovrà attenersi al Diritto Universale della Chiesa. Pertanto, ai fini della validità di una alienazione o di un qualsiasi affare da cui potrebbe derivare un danno alla consistenza patrimoniale della Congregazione, si richiede il benestare scritto del Preposito, con il consenso delle Congregazione Generale espresso a maggioranza assoluta. Però, qualora si tratti di un affare che supera l’importo massimo fissato dalla Santa Sede per ogni singola regione e, parimenti, di beni donati alla CHiesa per voto, o di oggetti preziosi per valore artistico o storico, è prescritta anche l’autorizzazione della Santa Sede stessa (Can. 638, §3).

37. La Congregazione è persona giuridica e, come tale, capace di acquisire, possedere, amministrare ed alienare beni temporali, a norma del diritto universale e proprio (Can. 741, §1). La Congregazione deve tenere libri d’amministrazione prescritti dal Diritto Canonico e dal Diritto Civile, affinché ogni anno, in un determinato mese, uno dei Deputati ed un altro membro non Deputato esaminino separatamente detti libri e riferiscano alla Congregazione Generale se le spese effettuate nell’anno precedente corrispondono al bilancio preventivo approvato e presentino il resoconto dell’amministrazione, nonché dell’intero patrimonio della Congregazione (Can. 636, §2).

38. Il Preposito, col consenso della Congregazione Generale, espresso a maggioranza assoluta, gode della facoltà di ridurre le Messe dei Legati, o comunque fondate, alla quota dell’onorario legittimamente vigente in diocesi, nonché gli oneri o legati di Messe gravanti sulla Congregazione, quando i loro redditi risultino insufficienti al congruo adempimento delle finalità della Congregazione medesima (Can. 1308, §§3, 4, 5).

39. Se, per una ragione qualsiasi, il Preposito è assente, viene sostituito dal Vicario, il quale ne fa le veci. In assenza del Preposito e del Vicario, il governo sarà analogamente assunto dal sacerdote che è fra i Deputati il più anziano per ammissione nella Congregazione. La loro potestà è simile a quella del Preposito, ma debbono limitarsi agli interventi necessari e non procrastinabili (Can. 131, §2).

40. Nel caso in cui fossero presenti soltanto due membri della Congregazione Deputata, questi dovranno governare congiuntamente alla Congregazione Generale, dalla quale scaturisce ogni potestà di governo nella Comunità.

41. Nelle Congregazioni che contano meno di cinque membri, la Congregazione Generale funge anche da Congregazione Deputata. Le altre Congregazioni, però, non possono adottare questo peculiare sistema di governo senza averne ottenuto facoltà dalla Sede Apostolica o dal suo Delegato. Le Congregazioni non Collegiali rimangono affidate alla cura speciale del Delegato, ad esempio, per quanto riguarda la nomina del Preposito, l’amministrazione straordinaria, l’ammissione dei Novizi, la seconda probazione e l’aggregazione degli stessi.

B) Elezioni del Preposito e dei Deputati

42. Nessuno viene eletto Preposito se non è insignito dell’Ordine sacerdotale (Cann. 129, §1; 150; Cost. n° 15), con anzianità di dieci anni dalla data di ammissione in seno alla Congregazione, e se non abbia raggiunto almeno 35 anni di età. Nel caso in cui due membri presentino tali requisiti, la Congregazione Generale delibererà di esigere soltanto un’anzianità di un sessennio in Congregazione e l’età di anni 30 (Can. 623).

43. L’elezione del Preposito spetterà a tutti i membri della Congregazione i quali, terminato il sessennio, siano stati ammessi al diritto di voto. Nel caso in cui tre soli membri abbiano compiuto il sessennio, dovranno essere ammessi al voto tutti i membri con tre anni di anzianità.

44. Sia il Preposito sia i Deputati possono essere eletti anche se assenti.

45. L’elezione avviene:
a) – o con voto segreto;
b) – o per compromesso (Cann. 174-175);
c) – o per postulazione (Cann. 180-183).
Le modalità dell’elezione, cui la Congregazione dovrà tuttavia attenersi, si trovano specificamente nel Cap. 8°.

46. La carica di Preposito ha una durata di tre anni e può essere riconfermata ogni tre anni su decisione della Congregazione, tenendo presente, nondimeno, il pensiero della Chiesa (Canone 624, §1, §2, §3).

47. Il triennio senile nella ricorrenza della data del suo inizio; la consultazione elettorale, tuttavia può avere luogo per l’intero spazio di quella giornata. Se. per un motivo grave, a giudizio della Congregazione Generale, l’elezione non potesse avvenire in tempo utile, potrà essere rinviata di un trimestre, con corrispondente proroga dell’autorità del Preposito, dei Deputati e degli altri Officiali (Can. 165).

48. Dopo l’elezione del Preposito, subito si eleggano i Deputati. Se in Congregazione vi sono otto membri almeno triennali, i Deputati debbono essere quattro; se ve ne sono meno di otto, i Deputati saranno soltanto due. Se però la Congregazione conta meno di cinque membri almeno triennali, ma è Collegiale, si procederà come segue: si eleggeranno il Preposito, il Vicario ed il Segretario. In una Congregazione non Collegiale il Preposito è nominato dal Delegato della Sede Apostolica per un periodo di tempo determinato.

49. I Deputati saranno eletti fra i membri che hanno trascorso un sessennio in Congregazione. Nel caso vi siano soltanto tre membri che abbiano compiuto il sessennio, tutti i triennali avranno voce attiva e passiva.

50. Se i Deputati da eleggere sono quattro, uno del triennio precedente deve essere riconfermato per altri tre anni; se invece sono due, possono essere rinnovati entrambi.

51. Ad avvenuta elezione dei Deputati, si procederà ad una successiva votazione per eleggere il Vicario.

C – Rinuncia e rimozione del Preposito e dei Deputati

52. Se il Preposito, per una causa giusta e proporzionata, davanti al Signore, ritiene di doversi dimettere dal suo ufficio (Can. 187), deve per iscritto o verbalmente presentare la propria rinuncia, a norma del diritto, dinanzi alla Congregazione Generale (Can. 189, §1). La Congregazione dovrà accettarla o respingerla entro tre mesi, a maggioranza assoluta dei voti. Se, dopo tre mesi, non è pervenuta l’accettazione della rinuncia, la rinuncia fatta perde ogni valore (Can. 189, §3). Fintanto che la rinunzia rimane senza esito, può essere revocata dal dimissionario (Canone 189, §4). L’ufficio diventerà vacante dopo che allo stesso sarà pervenuta comunicazione dell’accettazione della sua rinuncia. Nel frattempo, finché non avrà ricevuto notizia autentica di tale accettazione, il dimissionario dovrà restare in carica.

53. Se i quattro Deputati ritengono, ad unanime giudizio, che, per gravi motivi, si debba significare al Preposito la cessazione del suo ufficio, devono convocare la Congregazione Generale la quale, a maggioranza assoluta di suffragi, lo destituirà (Canoni 624, §3; 192-195). Se i Deputati sono soltanto due e giudicano che, per ragioni gravi, si debba significare al Preposito la cessazione del suo ufficio convochino due tra i membri più anziani della Congregazione, Se anche costoro saranno dello stesso avviso, i Deputati devono convocare la Congregazione Generale, e questa, a maggioranza assoluta dei suffragi, destituirà il Preposito.

54. Resosi vacante l’ufficio di Preposito e dovendosi procedere all’elezione del successore, debbono essere rinnovati anche tutti gli altri uffici. Dalla nuova elezione inizierà la decorrenza del triennio per tutti gli uffici.

55, Se un Deputato vuole rinunciare al proprio ufficio, deve presentare la rinuncia al Preposito e la relativa decisione spetta alla Congregazione Generale. Se, per gravi motivi, si pensa che un Deputato debba essere destituito dall’incarico, la Congregazione Generale, dopo aver ascoltato le ragioni, deve decidere in merito.

56. Resasi vacante la carica di uno dei Deputati, se ne deve eleggere un altro.


Capitolo quarto

AGGREGAZIONE

A – Ammissione

57. Seguendo l’esempio di San Filippo, i membri della Congregazione vogliono accogliere per aggregarli a sé soltanto uomini di vita buona, sommamente idonei e, per indole personale, quasi nati per la vita in Congregazione (Cann. 597, §1; 642).

58. L’ammissione nella Congregazione, salvo quanto viene qui appresso stabilito, è regolata dal diritto universale (Cann. 641-645). A norma delle presenti Costituzioni, non debbono essere ammessi candidati di età inferiore ai diciotto anni né superiore ai quarantacinque; coloro che sono di inferma salute; coloro che hanno emesso professione in un qualche istituto religioso.

59. Per quanto riguarda gli impedimenti di diritto universale (ad esempio: Can. 684, §5), la Congregazione Generale decide se si debba inoltrare domanda di dispensa alla Sede Apostolica; per gli impedimenti sanciti invece dalle presenti Costituzioni, ha facoltà di dispensa la stessa Congregazione Generale.

60. Prima di essere ammessi nella Congregazione, i candidati soggiorneranno per almeno un mese nella nostra casa in qualità di ospiti, con il consenso dei Deputati o, a norma degli Statuti Particolari, con il consenso della Congregazione Generale, affinché conoscano la nostra vita e decidano con maggior consapevolezza; nel frattempo, i candidati siano messi alla prova negli esercizi della vita comune.

61. Se, poi, avranno dato buona prova di sé, verranno ammessi dalla Congregazione Generale con voto segreto a maggioranza assoluta ed inizieranno la prima probazione (Can. 597, §2).

62. Per quanto attiene agli effetti di diritto universale non esclusi nelle Costituzioni, la prima probazione, ossia il noviziato, per essere valida dovrà durare dodici mesi (Can. 648). La dimissione, sia durante la prima probazione sia durante la seconda, dovrà essere decisa dalla Congregazione Generale.

B – Formazione dei Tirocinanti

63. Una volta ammessi alla prima probazione, i Tirocinanti – che possono essere designati anche con altro nome – saranno affidati, fino alla loro aggregazione, alle cure del sessennale che svolge quest’ufficio nella Congregazione (Can. 650, §§1, 2; 651, §§1, 2, 3).

64. Questi, tutto riconducendo all’ascesa degli animi, oltre a guidare i Tirocinanti verso una singolare pratica delle virtù di cui debbono rifulgere i membri della Congregazione, dovrà anche formarli affinché siano preparati alla vita familiare della Congregazione, mente e cuore siano formati secondo lo spirito dell’Oratorio, e siano verificate le loro intenzioni e la loro idoneità, perché riescano capaci di autentica comunione fraterna (Can. 646).

65. La Congregazione deve avere degli Statuti Particolari riguardanti l’educazione ossia la formazione dei Tirocinanti, rispondenti allo spirito di San Filippo, ai dettami del diritto universale, nonché alle esigenze dei tempi odierni.

  • I candidati ammessi nella Congregazione debbono ricevere una formazione che li educhi ad amare il nascondimento, e dediti, secondo lo spirito del santo Padre Filippo, all’orazione e compenetrati di una più profonda sapienza divina: li faccia capaci di irradiare l’amore divino portandolo a compimento con la donazione di se stessi.
  • Debbono progredire di giorno in giorno nella contemplazione del mistero della salvezza, nella lettura e meditazione delle Sacre Scritture, nella cura della Sacra Liturgia e nella partecipazione alla stessa, nella prassi di un’esistenza dedicata a Dio ed agli uomini, nel coltivare le virtù umane e cristiane (Can. 652).
  • Gli studi ecclesiastici possono essere compiuti dagli alunni della Congregazione sia presso le facoltà filosofiche e teologiche ufficialmente riconosciute, sia nei collegi comuni a più Congregazioni, sia nei Seminari diocesani o regionali, sia nella propria Congregazione, nel caso in cui la stessa risponda alle caratteristiche prescritte dalla legge per la normale organizzazione dello studio, sia presso gli studentati religiosi ed i vari atenei cattolici.
  • Ogni singola Congregazione deve predisporre negli Statuti Particolari un programma di studi. Gli studi ecclesiastici regolarmente compiuti presso la propria Congregazione oppure nei collegi comuni a più Congregazioni hanno valore ufficiale, fatta salva ogni disposizione di legge.
  • L’appropriato rinnovamento della Congregazione dell’Oratorio dipende soprattutto dalla formazione dei suoi membri. Pertanto la formazione dei membri, religiosa ed apostolica, dottrinale e tecnica, deve protrarsi, anche dopo la conclusione degli studi, specie per quanto riguarda l’approfondimento della Sacra Scrittura (Can. 279) .

66. Per essere valida, la prima Probazione o Noviziato deve abbracciare un periodo di dodici mesi nella comunità stessa di Probazione, fermo restando il disposto del Can. 647, §3 (Can. 648). Per quanto riguarda le assenze dalla casa del noviziato, vedasi il Can. 649, §§1, 2.

67. Terminata la prima probazione, se nell’arco di questi dodici mesi avranno tenuto un comportamento lodevole, i Tirocinanti siano ammessi dalla Congregazione Generale, a maggioranza assoluta e a suffragio segreto, alla seconda probazione, nella quale rimarranno per un biennio, altrimenti verranno dimessi. Se allo scadere della prima probazione rimane un dubbio sulla loro idoneità od il loro grado di preparazione, il tempo di questa probazione potrà essere prolungato, però non oltre sei mesi (Can. 653, §2). Trascorso tale periodo, i Tirocinanti saranno ammessi alla seconda probazione oppure dimessi (Can. 653, §1).

C – Aggregazione, ordinazione e voce attiva

68. a) Trascorso il triennio, se i Tirocinanti avranno superato con il medesimo lodevole esito l’esperimento della vita di comunità e avranno il proposito di rimanervi per sempre (cf. n. 10), la loro appartenenza alla Congregazione, nonché la loro piena aggregazione in essa, dovranno essere decise nominativamente dalla Congregazione Generale con voto segreto ed a maggioranza assoluta.

b) Perché l’aggregazione possa essere concessa prima del compimento del triennio, non prima tuttavia che siano trascorsi due anni, si richiede una giusta causa ed una formale votazione della Congregazione Generale che, a maggioranza assoluta, sia favorevole all’anticipazione dell’aggregazione.

c) Se invece, trascorso un intero triennio, sussista ancora un serio dubbio circa la preparazione o le buone disposizioni d’animo del candidato e si spera di poterlo dissipare con un rinvio dell’aggregazione, e favorire con ciò il profitto spirituale dell’interessato, l’aggregazione potrà essere differita, con la medesima procedura, per un periodo di tempo più o meno lungo, al massimo fino ad un anno.

69. La piena aggregazione comporta, da parte dei membri gli obblighi e i diritti definiti nelle Costituzioni; da parte della Congregazione, l’impegno di guidare costoro a realizzare la propria vocazione, secondo le Costituzioni (Can. 737).

70. a) I membri pienamente aggregati possono essere ammessi a ricevere gli Ordini Sacri. Con l’accesso al Diaconato, essi vengono incardinati nella Congregazione (Can. 266, §2). Può essere mantenuta la consuetudine per cui i Chierici della Congregazione vengono incardinati nella Diocesi (Can. 736, §1) con Lettere Testimoniali rilasciate dal Preposito (Can. 738, §3), in base ad una convenzione, non contrastante con le presenti Costituzioni, stipulata tra il Vescovo e la Congregazione.

b) Il Preposito ha il potere concedere le Lettere Dimissorie, previo consenso della Congregazione Generale. Se si tratta di una Congregazione non Collegiale, le Lettere Dimissorie devono essere preventivamente approvate dal Delegato della Sede Apostolica.

c) L’ammissione ai Ministeri spetta alla Congregazione Generale, a maggioranza assoluta, e li può conferire il Preposito.

d) I Chierici che entrano nella Congregazione avendo già ricevuto gli Ordini Sacri, con la piena aggregazione vengono incardinati nella Congregazione escardinati dalla propria Chiesa particolare (Can. 268, §2).

71. A piena aggregazione avvenuta, i membri hanno voce consultiva nella Congregazione Generale e voce passiva per tutti gli uffici, eccettuati gli urtici di Preposito e quella di Deputato.

72. I membri avranno il diritto di eleggere altri e la voce attiva, ossia deliberativa, soltanto dopo un sessennio, sempre fermo restando quanto disposto al Capitolo terzo, n. 49. Spetta alla Congregazione Generale, con voto segreto ed a maggioranza assoluta, ammettere dopo un sessennio al diritto di eleggere altri. Tale votazione sull’ammissione alla voce attiva può essere differita dal Preposito per gravi motivi, con il consenso dei Deputati, oppure secondo le norme sancite negli Statuti Particolari.

73. a) La voce attiva può essere concessa prima del compimento del sessennio unicamente in casi particolari, per causa grave, ed inoltre mediante espresso, formale suffragio a maggioranza assoluta, favorevole alla concessione. Gli Statuti Particolari possono esigere che tale concessione sia riservata esclusivamente a coloro che hanno compiuto quattro anni di vita in Congregazione.

b) Ad ogni singola Congregazione è lasciata la facoltà di differire per un certo tempo, ma non oltre un anno, l’esercizio del voto attivo per i membri a lungo assenti dalla Casa per motivi di studio o per altra causa. Nell’esercitare questa facoltà, la Congregazione deve stabilire chiaramente negli Statuti Particolari le condizioni e modalità di applicazione di questa norma.

c) Siccome il proponimento di rimanere nella Congregazione per tutta la vita ed il vincolo dell’amore sono fondamento e testimonianza della nostra vocazione, il membro che è uscito dalla Congregazione e si è trovato un Vescovo benevolo, perde ogni diritto attivo e passivo di cui godeva. Tuttavia, se farà ritorno alla vita comune con il consenso della Congregazione Generale, espresso a maggioranza assoluta, potrà recuperare tali diritti, sempre con la medesima maggioranza.

d) Nell’eventualità di membri che, per infermità mentale o fìsica, od anche in ragione dell’età avanzata, non possono partecipare alle deliberazioni della Congregazione o esercitare funzioni di responsabilità nella stessa, il Preposito, con il consenso dei Deputati o essendosi consigliato con loro, conformemente agli Statuti Particolari, potrà indurli con tatto fraterno a rinunziare di propria iniziativa, liberamente e per iscritto, all’esercizio del voto attivo e passivo o dagli incarichi stessi, finché perdura quella situazione (Can. 171, § 1, 1°). Nei casi più complessi, si può richiedere l’intervento del Delegato della Sede Apostolica.

74. I membri appartenenti allo stato laicale furono sempre molto cari al Santo Padre Filippo. In conformità con il pensiero della Chiesa, essi fruiscono di uguali responsabilità e diritti nella Congregazione, alla stregua dei Sacerdoti; lo stesso si dica degli eventuali Diaconi permanenti, fatte salve le prerogative derivanti dall’Ordine sacro. Dopo la loro aggregazione, pertanto, i membri Laici hanno voce consultiva. Ogni singola Congregazione deve decidere se, trascorso un sessennio, essi possano acquisire la voce attiva ed anche passiva. Nondimeno, la formazione di tutti i membri, in ogni caso, deve essere orientata affinché, a piena aggregazione avvenuta, gli stessi risultino capaci di sostenere l’onere dei doveri e dei diritti. La dimissione di un membro Laico segue la stessa prassi della dimissione di un Chierico (Can. 746).

D. Dimissione

75. La Congregazione ha il diritto di rimuovere ed espellere dalla comunità e dalla propria vita di famiglia, osservando le disposizioni di legge, tutti coloro i quali commettono gravi delitti o che gravemente perturbano il suo stato (Can. 694-704).

76. Nessuno, tuttavia, può essere espulso dalla Congregazione se non per recidiva, grave, esterna e comprovata pertinacia o per grave delitto; sarà nondimeno compito della Congregazione giudicare, a maggioranza assoluta, quando si tratti di grave pertinacia e quali siano i gravi delitti (Can. 696, §1).

77. Nessuno può essere espulso dalla Congregazione se non è stato prima ascoltato; successivamente, ciò che la Congregazione Generale, tempestivamente convocata, avrà deciso a maggioranza assoluta e con voto segreto, sarà debitamente eseguito. Il decreto di dimissione deve essere confermato dalla Santa Sede, alla quale dovrà essere trasmesso il decreto stesso e tutti gli atti relativi (Can. 700).

78. Contro il decreto di dimissione si può presentare ricorso alla Sede Apostolica, e se il ricorso viene inoltrato entro dieci giorni, mentre lo stesso è pendente, la dimissione non sortisce alcun effetto giuridico (Can. 700).

79. Pur non configurandosi sempre gli estremi per la dimissione, quando un membro sembra perturbare lo stato della Congregazione, il Preposito. obbedendo al precetto del Signore (Mt 18, 15-17), gli venga in aiuto. Se l’esortazione del Preposito non ha prodotto effetto alcuno, la Congregazione Generale o la Congregazione Deputata, conformemente agli Statuti Particolari, deve stabilire a maggioranza assoluta e con voto segreto, quali rimedi correttivi debbano essere temporaneamente applicati (Can. 1336 e seguenti), (come, ad es., la sospensione o privazione a tempo del diritto di voto, di un ufficio, o la pratica degli esercizi spirituali, o la privazione delle vacanze, o altre misure analoghe), avendo sempre di mira il maggior bene sia della Congregazione stessa, sia del membro in questione. Quest’ultimo ha però sempre la possibilità di presentare ricorso in devolutivo, entro il termine di dieci giorni, al Delegato della Sede Apostolica per l’Oratorio.

E. Esclaustrazione ed uscita dalla Congregazione

80. Con il consenso della Congregazione Generale espresso a maggioranza assoluta ed a suffragio segreto, il Preposito può concedere ad un membro l’indulto di vivere fuori della Congregazione per un periodo massimo di tre anni, con la sospensione dei diritti e degli obblighi incompatibili con la sua nuova situazione. Se si tratta di un membro Laico, esso rimane sotto la responsabilità del Preposito. Se si tratta di un Chierico, occorre il consenso dell’Ordinario del Luogo in cui deve risiedere, ed egli rimarrà anche sotto la sua cura e dipendenza (Can. 745).

81. Con il consenso della Congregazione Generale espresso a suffragio segreto e maggioranza assoluta, il Preposito può concedere ad un membro definitivamente aggregato di trasferirsi, sia temporaneamente sia definitivamente, presso un’altra Congregazione dell’Oratorio o un’altra Società di Vita Apostolica (Can. 744, §1). Nel caso di passaggio ad un altro Istituto, si richiede la licenza della Santa Sede (Cann. 270; 744, §2).

82. Un membro definitivamente aggregato può ottenere dal Preposito (Can. 743), con il consenso della Congregazione Generale, l’indulto di uscire dalla Congregazione, con estinzione dei diritti ed obblighi derivanti dalla incorporazione, fermo restando il disposto del Can. 693.


Capitolo quinto

CONSUETUDINE DI VITA FAMILIARE IN CONGREGAZIONE

83. La Congregazione conserva volentieri le tradizioni di San Filippo; nondimeno, è sempre necessario adattare ed rinnovare queste tradizioni secondo il pensiero della Chiesa; ragione per cui se ne illustrano qui appresso alcuni esempi, mentre per il resto si rimanda agli Statuti Particolari delle singole Congregazioni.

84. La Congregazione dell’Oratorio ed i suoi membri, in risposta alla Parola di Dio, tengono in gran pregio, come cosa loro propria ed essenziale, l’orazione vocale e mentale praticata in comune, e tutti i suoi membri vi si dedicano regolarmente, anzi, se possibile, quotidianamente (Can. 276; 1174, §1).

85. I singoli membri, inoltre, stimolati e preceduti dal Preposito, si danno all’orazione ed alla meditazione in orari determinati e, sull’esempio di San Filippo, vivono ed operano in spirito di raccoglimento e cercano di diventare sempre più fratelli tra loro.

86. Poiché, poi, nessuna comunità cristiana si edifica se non ha le proprie radici ed il proprio fondamento nella celebrazione della Santissima Eucaristia, i membri nella Congregazione dell’Oratorio la ritengono come il centro di tutta la vita e dell’unità. I Sacerdoti sono invitati a celebrare ogni giorno l’Eucaristia e tutti gli altri a parteciparvi (Presbyterorum Ordinis 6, 14; Can. 276, §2, 2°).

87. Secondo il pensiero di San Filippo, i membri della Congregazione si accostino con frequenza al Sacramento della riconciliazione, per ottenere la misericordia divina e al contempo riconciliarsi con la Chiesa.

88. a) Nei tempi e secondo le modalità indicati negli Statuti Particolari, i membri della Congregazione si radunano per la revisione di vita comunitaria, con dialogo spirituale e correzione, per esaminare sinceramente se stessi alla luce del Vangelo e dello spirito di San Filippo, sempre pronti a riformare se stessi nel servizio di Dio e nello spirito di carità.

b) Il Preposito deve adoperarsi affinché tutti, in comune o singolarmente, facciano ogni anno gli esercizi spirituali.

c) Per quanto riguarda le assenze per ferie o altro motivo, fino ad un mese, si deve deliberare negli Statuti Particolari (Can. 283, §§1,2. 533, §2).

89. Memori del Vangelo, i membri della Congregazione non dimentichino di correggersi a vicenda, da fratelli nel Signore, come la necessità comporta e la carità comanda; nondimeno, la Congregazione Deputata può affidare ad uno dei membri l’ufficio di correttore.

90. Può mantenersi l’usanza di proporre durante la mensa quesiti a partire dalla Sacra Scrittura, dalla teologia morale e dalle massime di un autore che si segnali per intelligenza e spirito, oppure di organizzare conferenze su queste tematiche, o di partecipare fedelmente alle riunioni diocesane, di modo che la formazione dottrinale, spirituale e pratica venga accuratamente portata avanti per tutta la vita. Il Preposito, poi, dovrà predisporre i mezzi ed il tempo necessari per queste iniziative (Can. 661).

91. Seguendo le orme di San Filippo, la Congregazione professa e diffonde in modo speciale una profonda devozione verso la Santissima Vergine Maria, figura e simbolo della Chiesa (Can. 276, §2, 5°).

92. I singoli membri della Congregazione manifestano rispetto ed obbedienza nei confronti del Sommo Pontefice in quanto loro supremo Superiore (Cann. 273; 590, §2).

93. Quantunque non legali da voti, i membri della Congregazione professano e praticano l’obbedienza alle Costituzioni, al Proposito ed alla Congregazione Generale (Can. 273). Per tutto ciò che attiene al culto pubblico, alla cura delle anime ed all’attività di apostolato, essi dipendono anche dal Vescovo diocesano (Can. 738, §§1, 2, 3).

94. I membri della Congregazione si impegnano in ogni modo a conservare la continenza perfetta e perpetua e conservare il celibato, il che è un dono speciale di Dio (Can. 277, §§1, 2); pertanto si astengono prudentemente da lutto ciò che non si addice alla loro condizione ed è alieno allo stato clericale (Cann. 285, §§1, 2, 3; 286; 666).

95. In sintonia col pensiero del Santo Padre Filippo, i membri della Congregazione che hanno ricevuto gli Ordini Sacri portano l’abito ecclesiastico. secondo le norme emanate dalle Conferenze Episcopali e le consuetudini locali (Can. 284); le prescrizioni in materia debbono essere precisate negli Statuti Particolari.

96. Per tutto ciò che riguarda la vita esterna, spetta alla Congregazione dettare norme adeguate alle usanze odierne. Lo stesso dicasi a proposito del refettorio e della mensa comune, del lettore e della lettura durante i pasti. Ci si deve tuttavia sempre attenere allo spirito ed al pensiero del santo Padre Filippo così come ci sono tramandati dalle antiche Costituzioni.

97. Tutte le attività secolari non consone allo spirito oratoriano sono vietate (Can. 285, §§2, 3).

98. Poiché l’apostolato di evangelizzazione si svolge moltissimo adoperando i mezzi di comunicazione sociale, si raccomanda ai membri della Congregazione di avvalersi di tali mezzi secondo il pensiero della Chiesa (Cann. 822-832).

99. Nessuno può accettare alcuna dignità.

100. Non si debbono assumere uffici esterni né benefici ecclesiastici in dei quali un membro della Congregazione potrebbe essere sottratto alla vita dì comunità. Il giudizio di incompatibilità con la vita comunitaria deve essere formulato dalla Congregazione Generale.

101. Gli incarichi esterni alla Congregazione possono essere accettati purché rispondano allo spirito dell’Oratorio e non siano nocivi alla vita ed alle mansioni della Comunità. Gli incarichi esterni non si possono considerare accettati se non per concessione della stessa Congregazione Generale e rimangono sempre a discrezione della medesima. Essa deve stabilire negli Statuti Particolari le modalità di accettazione di tali incarichi.

102. I membri della Congregazione si mantengono a proprie spese. Quelli però che si dedicano a tempo pieno alla Congregazione ed alle sue incombenze, vivono a spese della Comunità. Gli emolumenti provenienti da incarichi esterni vengono percepiti per concessione della Congregazione (n. 101). La Congregazione Generale deve pertanto stabilire negli Statuti Particolari in che modo detti emolumenti vanno suddivisi fra la Congregazione ed i membri titolari di incarichi esterni.

103. La Congregazione deve stabilire norme pratiche in questa materia, affinché siano sempre salvaguardate la giustizia, la carità e l’uguaglianza tra i suoi membri.

104. I membri della Congregazione “sono invitati ad abbracciare una volontaria povertà che li assimili più palesemente al Cristo” (Presbyterorum Ordinis 17, 4: Perfectae Caritatis 13). Pertanto, dopo aver liberamente devoluto a comune profitto della Congregazione una parte dei loro beni, ciascuno secondo le proprie disponibilità, impiegheranno i loro redditi annui in opere di bene a loro discrezione, e non accumuleranno alcunché (Cann. 282, §1; 741, §2). Tuttavia, a scanso di complicazioni e di situazioni incresciose, si raccomanda ai membri della Congregazione di stilare, dopo l’aggregazione, un opportuno testamento valido anche secondo il diritto civile.

105. Si deve fare in modo che tutti i membri della Congregazione fruiscano di una assistenza sociale atta a sovvenire adeguatamente alle loro eventuali necessità derivanti da malattia, invalidità o vecchiaia (Can. 281, §2). Nondimeno, la Congregazione provvederà sempre, per quanto possibile, ai propri membri bisognosi di assistenza.

106. In ogni casa, una parte della casa deve essere riservata, su determinazione degli Statuti Particolari, ai soli membri della Congregazione.

107. Alla notizia della morte di un membro, ogni Congregazione celebrerà una santa Messa di suffragio e raccomanderà il Defunto alle preghiere dei Confratelli.


Capitolo sesto

MINISTERO OSSIA OPERE APOSTOLICHE DELLA CONGREGAZIONE

108. La Congregazione dell’Oratorio partecipa al mandato della Chiesa, essere “segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (Lumen Gentium 1), secondo i segni dei tempi.

109.  Perciò, il servizio nella sua integralità e la fraterna comunione si ispirino all’esempio di coloro i quali “spezzavano il pane prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo” (Atti 2,46 e seguenti; Sacrosanctum Concilium 10; Presbyterorum Ordinis 5).

110. Fonte e culmine di ogni opera apostolica nonché ministero essenziale della Congregazione è la Santissima Eucaristia (Sacrosanctum Concilium 9).

111. Alla Congregazione dell’Oratorio spetta non solo disporre, a norma del diritto, di una chiesa o di un oratorio pubblico annessi alla casa, bensì anche esercitare il sacro ministero in genere ed i ministeri propri della Congregazione stessa (Cann. 675, §§1, 2, 3; 677, §1).

112. Nelle chiese proprie, ih culto deve essere celebrato con cura, devozione e dignità, così che sia tributato a Dio il debito onore ed il popolo sia edificato ed istruito.

113. La predicazione evangelica deve essere veramente familiare, nonché adeguata alle necessità degli ascoltatori e del tempo presente (Carni. 762-772).

114. Tutte le Congregazioni promuovano sempre una formazione profondamente umana, di modo che la carità oratoriana si irradi anche su coloro che non professano la fede cristiana.

115. E’ inoltre specifico e peculiare della Congregazione il ministero assiduo della direzione spirituale, conformemente al pensiero del beato Padre Filippo, mediante colloqui sulle realtà divine ed attraverso le confessioni. Tutti i membri della Congregazione, sempre “facendosi tutto a tutti”, specialmente nel prediligere i poveri, rafforzino nel loro prossimo una vita veramente cristiana ed una filiale pietà verso Dio.

116. I membri dell’Oratorio si dedicano con zelo all’apostolato giovanile, in quanto molto caro a San Filippo, in forme rispondenti alle particolari circostanze locali (ad esempio: l’Oratorio, il collegio, l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche, le opere assistenziali, ecc.) (Cann. 795; 801).

117. Ogni singola Congregazione alimenti lo spirito di fraternità, non solo fra i suoi membri, ma anche fra le persone esterne, affinché tutti i cristiani si prestino scambievolmente servizio e, con l’azione comune, diano al mondo il proprio aiuto. Parimenti, i membri della Congregazione riconoscano sinceramente e promuovano la dignità di tutti i fedeli nonché la loro specifica partecipazione alla missione della Chiesa (Lumen Gentium 32; Presbyterorum Ordinis 9).

118. La cooperazione con persone esterne opportunamente è favorita da iniziative adatte al mondo contemporaneo, prima fra tutte l’Oratorio Secolare, ossia quella associazione di fedeli la cui erezione è già contenuta nella fondazione della stessa Congregazione (Can. 677, § 2) ed anzi diede origine alla medesima (Capitolo I, 1-4).

119. Questo Oratorio Secolare può articolarsi in varie sezioni, a seconda delle persone o delle attività, riguardanti soprattutto il culto liturgico, l’orazione in comune – la quale ha dato il nome alla Congregazione dell’Oratorio -, l’educazione o la cultura religiosa, l’apostolato catechistico, l’azione sociale, la promozione della letizia cristiana. Gli statuti dell’Oratorio Secolare ed il suo governo debbono essere stabiliti od approvati dalla Congregazione Generale.

120. Il ministero parrocchiale è veramente adatto alla Congregazione dell’Oratorio. La cura delle anime della parrocchia e le sue modalità vengono deliberate da tutti i membri della Congregazione e sono realizzate conformemente al pensiero della stessa, fermo restando il disposto dei Cann. 520, §§1, 2; 738,  §2.

121. I membri della Congregazione sono legati da stretti vincoli di fraternità nel Signore al Clero della Diocesi, sia secolare che religioso, e coltivano verso tutti l’amore fraterno, che “si manifesta spontaneamente e volentieri nel reciproco aiuto spirituale e materiale” (Lumen Gentium, 28, 3; Can. 680: Mutuae Relationes).

122. In virtù della sua peculiare natura, la Congregazione coltiva un amore speciale per la Chiesa particolare e la propria città.

123. I membri della Congregazione “debbono svolgere il servizio apostolico d’intesa con i Vescovi” (Christus Dominus 35), “stante l’autorità pastorale di questi ultimi sulle Chiese particolari” (Lumen Gentium, 45; Canone 738, §2; come sopra n. 120).


Capitolo settimo

MINISTERO PARROCCHIALE

A – Assunzione e natura della parrocchia

124. L’assunzione o la rinunzia ad una parrocchia sono riservate alla Congregazione Generale; la decisione deve essere presa a maggioranza assoluta e con voto segreto, senza che siano mai sufficienti la parità né la maggioranza solo relativa (Can. 520, §1).

125. Deve essere stipulata con l’Ordinario del Luogo una convenzione (Can. 520, §2) che dovrà egualmente essere approvata dalla Congregazione Generale a maggioranza di voti segreti. Una volta conclusa e sottoscritta, deve essere accuratamente conservata in copia autentica.

126. La parrocchia, che ha la propria sede nella chiesa della Congregazione (Can. 520, §2), deve essere, per quanto possibile, unita alla stessa in perpetuo.

127. Il Preposito, col consenso dei Deputati, presenta il membro della Congregazione, che per dottrina, costumi, prudenza, fedeltà e spirito oratoriano, è ritenuto idoneo ad esercitare l’ufficio di parroco all’Ordinario del Luogo, dal quale poi deve essere concessa, fatta salva ogni disposizione di legge, l’istituzione canonica (Can. 682, §1). Egli diventa parroco a tutti gli effetti ed ottiene la cura d’anime dal momento in cui viene nominato ed insediato nella carica dall’Ordinario del Luogo (Can. 527, §§1, 2). Prima però di esercitare il proprio ufficio, il parroco deve emettere la professione di fede dinanzi all’Ordinario del Luogo o ad un suo delegato (Can. 833, 6°).

128. Perché un membro della Congregazione possa assumere l’ufficio di parroco a titolo personale come ministero esterno (n. 100 e segg.), deve ottenere il consenso della Congregazione Generale espresso a maggioranza assoluta.

129. Il Sacerdote dell’Oratorio che sia parroco, per quanto attiene alla cura delle anime, al pubblico esercizio del culto divino ed alle altre attività di apostolato, dipende dall’autorità del Vescovo (Can. 678, §1). Nell’esercizio del suo ufficio, il parroco è sottoposto inoltre a vigilanza e correzione da parte del Preposito e della Congregazione (Can. 678, §§2, 3). Quando non è impedito dalle cose pratiche della parrocchia, egli soggiace in tutto e per tutto alla disciplina comune. Deve quindi partecipare fedelmente, per quanto possibile, agli esercizi comuni.

B – Rimozione del parroco e proventi

130. Il parroco oratoriano è sempre amovibile a discrezione sia del Preposito, con il consenso della Congregazione Deputata e previa notificazione all’Ordinario del Luogo, sia di questo ultimo, previa notificazione al Preposito (Can. 682, §2).

131. Tutti i proventi che il parroco ed i suoi cooperatori in quanto tali percepiscono sia da beneficio, sia da rimessa ad opera di chiunque, sia dai diritti di stola o da qualsivoglia altra fonte o motivazione, non li acquisiscono per se stessi, bensì integralmente per la Congregazione. Detti proventi, sempre che sia possibile, vengono amministrati dalla Congregazione.

132. Siccome il Preposito della Congregazione è anche Rettore della Chiesa (Costituzioni, n. 21), spetta a lui custodire il Ss.mo Sacramento dell’Eucaristia; egli deve però affidare al parroco una seconda chiave del tabernacolo. Il Preposito organizza le funzioni non parrocchiali, in modo tuttavia che non rechino danno a quelle parrocchiali. Il Preposito deve vigilare affinché nelle cerimonie in chiesa, anche quelle che debbono essere celebrate dal parroco, vengano scrupolosamente osservate le norme liturgiche. Il Preposito gestisce la chiesa ed amministra, ai sensi delle disposizioni di legge, i beni, i legati, le fondazioni e le elemosine appartenenti alla medesima e non alla parrocchia, come verrà specificato.

133. Il parroco può ricevere o raccogliere in qualsiasi modo offerte a favore dei parrocchiani o per le scuole cattoliche o le pie istituzioni annesse alla parrocchia, e può amministrarle, siano esse ricevute o raccolte. Parimenti, rispettando la volontà dei donatori, può erogarle, secondo la propria prudente Razionalità, conformemente alle norme dettate dal Vescovo (Can. 529, §§1, 2) e sempre sotto la vigilanza del Preposito

134 – Ricevere, raccogliere e amministrare le offerte per la costruzione, la manutenzione, il restauro e l’abbellimento della chiesa, per il mantenimento e l’incremento del suo culto, per il potenziamento dei sodalizi e delle opere appartenenti alla Congregazione o, comunque, indipendenti dalla parrocchia, ed infine, quelle destinate ad iniziative o finalità che né sono parrocchiali né si riferiscono alla parrocchia, spetta al Preposito, come d’altronde è usanza, quando la chiesa appartiene di diritto alla Congregazione. Se invece, la chiesa appartiene all’Ordinario del Luogo, tutto ciò che riguarda l’edificio ed il culto celebrato nella medesima, è di sua competenza. Nondimeno, per quanto concerne queste ed altre particolarità, sono da tenersi in considerazione le convenzioni stipulate nell’atto di fondazione, nelle quali tutti questi argomenti devono essere chiaramente definiti (Can. 520, §2; 681, §§1, 2).

135 – Il parroco ed i suoi Vicari o Coadiutori sono tenuti a partecipare alle riunioni indette per il Clero Secolare. Il parroco è soggetto alle disposizioni del diritto comune riguardanti i parroci.

C. Coadiutori

136. I Vicari, ove siano necessari, vengono designati con le stesse modalità stabilite per il parroco e presentati all’Ordinario del Luogo, dal quale vengono nominati (Can. 547). Essi coadiuvano il parroco in ogni attività e gli sono sottoposti in tutto ciò che riguarda la parrocchia. Sono altresì vincolati alla vita oratoriana, allo stesso modo del parroco, ed ugualmente passibili di correzione e rimozione.

137. Solo il parroco rappresenta ufficialmente la parrocchia nelle questioni giuridiche (Can. 543).


Capitolo ottavo

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL PREPOSTO) E DEI DEPUTATI

138. A tempo opportuno, così che possa avere luogo la convocazione anche degli assenti, il Preposito o, in sua mancanza, il Vicario, convoca la Congregazione Deputata per definire le modalità, la sede, la data e le altre circostanze dell’elezione, nonché per procedere all’esame di eventuali difficoltà o problemi riguardanti la stessa ed eleggere fra i membri con diritto di voto il Segretario dell’elezione.

139. Il Preposito od il Vicario, secondo i casi, procede alla convocazione degli elettori presenti in Congregazione mediante avviso affisso bene in vista, ed a quella degli assenti per lettera raccomandata inviata nella località incili dimorano (Can. 166, §1).

140. Alla data e nell’ora stabilite, gli elettori debbono riunirsi per l’elezione (Carni. 166, §§2, 3; 167, §§1, 2)

141. Non appena il Presidente, che è il membro con diritto di voto più anziano della Congregazione, ha recitato le preghiere, si procede immediatamente all’elezione di due Scrutatori (Can. 173, §1). I suffragi di questa votazione vengono computati dal Presidente, da uno dei Deputati per ordine di anzianità e dal Segretario. Dopo la distribuzione delle schede fatta dal Segretario, l’elezione a maggioranza relativa dei due Scrutatori si esaurisce interamente con la prima votazione. La parità di suffragi viene immediatamente risolta, dapprima in base all’anzianità nella Congregazione e, successivamente, in base all’età.

142. Da questo momento ha inizio l’elezione, il Segretario distribuisce ad ogni elettore le schede nelle quali debbono figurare, manoscritti o stampati, i nomi degli eligendi, escluso quello dell’elettore stesso, e che tutti deporranno nel calice sotto gli occhi del Presidente e degli Scrutatori eletti.

143. Ogni singolo votante deporrà la propria scheda nell’urna secondo l’ordine di precedenza, a null’altro mirando fuorché a Dio ed al bene della Congregazione ed eleggendo, in tutte le votazioni, coloro che nel Signore reputa veramente degni e idonei (Can. 626).

144. Raccolti fino all’ultimo i suffragi e rimescolatili nel calice che funge da urna, dinanzi al Presidente ed a tutti gli astanti, gli Scrutatori, assieme al Presidente, controllano se il numero delle schede corrisponde a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori – non se fosse inferiore -, l’operazione è da considerarsi come non avvenuta e la votazione deve essere ripetuta (Can. 173, §§2, 3).

145. Il Presidente e gli Scrutatori, dopo aver effettuato il computo delle schede, le debbono scrutinare una per una. Ad avvenuto spoglio di ogni singola scheda ad opera del Presidente e degli Scrutatori, e dopo che ognuno dei tre ha annotato il suffragio in un apposito elenco, il Segretario proclama ad alta voce il nome dell’eletto. Fatto quindi il calcolo e sottopostolo al confronto del Presidente e degli Scrutatori, il primo Scrutatore deve dichiarare quanti voti ognuno ha riportato.

146. Sarà eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi degli elettori presenti. Dopo due scrutini andati a vuoto, in cui nessuno abbia riportato la maggioranza dei voti dei presenti, la votazione deve essere ripetuta per i due candidati che hanno riscosso la maggioranza dei voti nella seconda votazione, oppure, se sono più di due, per i due candidati con maggiore anzianità di aggregazione nella Congregazione. Dopo il terzo scrutinio, permanendo la parità di voti, rimarrà eletto il candidato più anziano per appartenenza alla Congregazione e, poi, quello più anziano per età (Can. 119, n° 1).

147. Conclusasi l’elezione del Preposito a norma delle sopraindicate procedure, essa deve essere proclamata e subito intimata dal Presidente o, nel caso in cui questi sia l’eletto, dal primo degli Scrutatori. L’eletto può dare la propria risposta di accettazione o di rifiuto, entro otto giorni dalla ricevuta intimazione, altrimenti l’elezione non sortisce effetto alcuno (Can. 177, §1).

148. Se l’eletto non accetta, perde tutti i diritti derivanti dall’elezione e non li riacquista con una successiva accettazione, ma può essere rieletto. La Congregazione, poi, entro il termine di un mese dalla manifestazione del rifiuto, deve procedere ad una nuova elezione (Can. 177, §2). Nel frattempo, il Preposito uscente e gli altri officiali debbono restare in carica.

149. Accettata l’elezione, l’eletto assume immediatamente a pieno diritto l’ufficio (Can. 178) ed è tenuto a emettere la professione di fede (Can. 833, 8°).

150. Terminata l’elezione del Preposito, vengono eletti i Deputati, ciascuno separatamente, a maggioranza assoluta. Se dopo il secondo scrutinio non risulta eletto nessuno, debbono essere votati i due candidati sui quali sono confluiti i maggiori suffragi nella seconda votazione. Se però più di due candidati concorrono a parità, potranno pervenire alla elezione soltanto i due che contano la maggiore anzianità in seno alla Congregazione. L’elezione deve svolgersi secondo le stesse modalità dell’elezione del Preposito (n. 146).

151. Dopo l’elezione dei Deputati, si deve procedere ad una nuova votazione per eleggere fra i Deputati il Vicario, seguendo la medesima prassi della elezione dei Deputati.


AMMONIMENTI

A. I membri della Congregazione dell’Oratorio regolano la propria vita secondo le presenti Costituzioni, in virtù dell’aggregazione, fino alla morte nella Congregazione stessa, dalla quale aggregazione derivano loro non solo diritti, bensì anche vincoli di fedeltà nella carità.

B. Questa è quindi la via che San Filippo volle che i suoi seguissero rimanendo saldi in piena libertà, di modo che ci sia progresso nelle virtù e santa emulazione nella perfezione, cose da cui dipende la stessa perseveranza in seno alla Congregazione.