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Presentazione
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Dalle "Costituzioni"
PREFAZIONE
La Congregazione dell'Oratorio, formata dal Santo
Padre Filippo più con la pratica quotidiana di vita che con vincoli di
leggi, non ebbe all'inizio alcuna regola particolare che guidasse
l'attività dei pii aderenti.
L'ottimo Padre, infatti, era solito dirigere con
paterno affiato lo spirito e la volontà dei singoli suoi figli, secondo
l'indole di ciascuno, stimandosi pago di vederli accesi di pietà e
vieppiù ferventi nell'evangelico disprezzo delle cose terrene e
nell'amore di Cristo. Solo gradatamente e con garbo, andava
sperimentando ed accertando come manifestazione della volontà del
Signore ciò che, per diuturna esperienza, gli risultava essere loro
congeniale ed utile, giorno per giorno, al raggiungimento della santità
e della perfezione, ed essere cosi graditi a Dio.
Ed egli affermava con persuasione che questo
genere di vita, pur differenziandosi notevolmente dagli Istituti
religiosi esistenti, era realmente quanto mai adatto ai Sacerdoti
secolari ed ai Laici, e conforme alla volontà divina, aggiungendo
spesso e volentieri espressamente che non era lui il fondatore della
Congregazione, bensì il Signore Dio Ottimo Massimo che l'aveva voluta e
consolidata e ne era Capo ed Artefice.
Le norme, pertanto, che il Santo Padre Filippo
personalmente si preoccupò di fissare o che, dallo stesso volute,
furono recepite dalla consuetudine fra i membri della sua Congregazione
e, successivamente, tramandate ininterrottamente, sono state compendiate
nelle presenti Costituzioni perchè possano essere agevolmente
conosciute. Le Costituzioni della Congregazione di Santa Maria in Vallicella, approvate e confermate da Paolo V con il breve "Christifidelium quorumlibet", promulgato a Roma il 24 febbraio dell'anno 1612, vennero estese dall'Autorità Apostolica ad altre Congregazioni sorte sul modello della Congregazione romana. Attualmente rivedute a norma del Codice di Diritto Canonico e debitamente sfrondate di tutti quegli elementi che risultavano strettamente correlati a peculiari circostanze di luogo e di tempo, vengono confermate dall'Autorità della Sede Apostolica e, per ordine della medesima, fedelmente e direttamente trasmesse ad ogni singola Congregazione della Confederazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, perchè siano osservate. Dal Capitolo primo NATURA DELL'ORATORIO
A)
L'Oratorio e l'orazione
1.
Si chiama propriamente oratorio un luogo destinato all'orazione. Perciò,
l'oratorio fondato da San Filippo Neri prese il nome dal luogo adibito
alla preghiera.
2.
L'Oratorio è una unione fraterna di fedeli i quali, seguendo le orme di
San Filippo Neri, si prefiggono ciò che egli insegnò e fece,
diventando così "un cuore solo ed un'anima sola" (Atti, 4,32;
Canone 578).
3.
Fin dalle sue primissime origini, l'oratorio si è riunito per praticare
in comune lo studio della Parola di Dio in modo familiare, nonchè
l'orazione mentale e vocale, onde promuovere nei fedeli, come in una
scuola, lo spirito contemplativo e l'amore delle cose divine.
4. Come San Filippo fu la personificazione di
questo fervore religioso, così l'oratorio, ponendosi al servizio degli
uomini con semplicità d'animo e letizia, manifesta e diffonde tale
sentimento in maniera attraente ed efficace.
B) La Congregazione dell'Oratorio
5. La Congregazione dell'Oratorio è la comunità
che fu costituita sin dall'inizio per il servizio dell'Oratorio.
6. La Congregazione dell'Oratorio è una comunità
familiare, che vive in una casa canonicamente eretta e fa vita comune
(Canone 740), i cui membri sono mossi più dallo spirito di carità che
non dalla regola. Il Preposito dell'Oratorio, che sovrintende con
spirito di servizio alla comunità, promuove al massimo grado lo spirito
di carità.
7. Nella Congregazione dell'Oratorio occupa
sempre il primo posto la trattazione familiare della Parola di Dio,
ossia la conversazione spirituale, mediante la quale viene sempre ed
ininterrottamente stimolato ed incrementato lo spirito di fede e di
preghiera, di carità e di servizio.
8. Questa comunità, inoltre, in quanto riunita
nella Chiesa dallo Spirito, si ricollega in modo particolare al di lei
mistero e si vota al bene ed al progresso della stessa (cf. Lumen
Gentium, 44,2).
C) L'ordinamento immutabile della Congregazione
dell'Oratorio
9.
La Congregazione dell'Oratorio è stata impostata unicamente sul
rapporto della mutua carità; non è sottoposta ad alcun vincolo di
voti, di giuramento o di consimili legami; essa si compagina pertanto
esclusivamente col solo vincolo della carità.
10.
I membri entrano nella Congregazione con il proponimento di restarci
per sempre fino alla morte con libera volontà. Tale vocazione è
distinta da quella dei Religiosi; San Filippo, infatti, preferì
orientare diversamente i suoi figli, volendo che fossero secolari.
11.
La Congregazione ricalca la fisionomia della primitiva comunità
cristiana, onde il suo caratteristico dinamismo, anzichè nella
moltitudine dei componenti, consiste nella reciproca conoscenza, che
aureola di rispetto le sembianze delle persone note, nonchè
nell'autentico legame della carità che amalgama, per quotidiana
convivenza, i membri di una medesima famiglia.
12.
La Congregazione coltiva le relazioni fraterne in un clima sereno e
costante di pace e di letizia interiore ed esteriore che tutto avvolge
ed alla quale debbono essere improntati il servizio divino in ogni sua
espressione e la cura delle anime, affinchè sia valido in ogni tempo
per i figli, come lo fu per il Padre, il motto: IN LETIZIA.
13.
Così come è stata tramandata, questa dovrà essere sempre una legge
fondamentale dell'Istituto: ogni casa o famiglia che ne abbia adottato
la conformazione viene legittimamente ascritta al medesimo, come le
varie Congregazioni dell'Oratorio esistenti, e deve reggersi e
governarsi in modo autonomo, separatamente rispetto alle altre. 14. La Congregazione svolge un servizio eminentemente improntato allo spirito del Vangelo, nel quale i suoi membri operano. Essa sarà veramente perpetuata così nella Chiesa di Dio ingemmata di molteplici sfaccettature. Nondimeno, siccome è sorta per la salvezza delle anime, bisognerà tenere continuamente presente la necessità di adeguarla il più possibile alle loro esigenze, sempre che queste collimino con le finalità della stessa Congregazione dell'Oratorio.
Dal
Capitolo secondo LEGGI DELLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO
15.
La Congregazione dell'Oratorio è una Società Clericale di Diritto
Pontificio (Canone 589), di Chierici e di Laici i quali, conformemente
alle presenti Costituzioni , fanno vita di comunità senza voti, con il
solo vincolo della mutua carità. È Società di Vita Apostolica
(Canone 731, §l), persona giuridica (Canoni 114; 741, §I) e casa sui
iuris, giurisdizionalmente indipendente (Canone 613, §2). 16. Nelle Costituzioni qui appresso stilate è chiamata Congregazione Collegiale quella che conta almeno tre membri con diritto di voto nella Congregazione Generale; altrimenti è Congregazione non Collegiale (Canone 115, §2). La Congregazione regolarmente eretta viene automaticamente ascritta alla Confederazione. Ogni singola Congregazione dell’Oratorio è una casa sui juris, vale a dire autonoma (Canone 586, §1, §2). Non può tuttavia avvalersi di tale diritto qualora dagli atti della Visita Canonica risulti che non ha assolutamente la capacità di reggersi, o per mancanza di collegialità o per altra causa a giudizio del Delegato della Santa Sede Apostolica per l'Oratorio, sentito il parere del Consiglio (Canone 127. §2, §4).
Le
Congregazioni dell'Oratorio, per quanto riguarda la loro vita ed il loro
governo interno, sono rette dalle Costituzioni, approvate dalla Sede
Apostolica. Le Costituzioni sono integrate da speciali Statuti Generali
approvati dalla Sede Apostolica che regolano i rapporti fra le varie
Congregazioni.
La
Congregazione dell'Oratorio, in quanto Società di Vita Apostolica,
oltre al diritto particolare enunciato nelle Costituzioni e negli
Statuti Generali, osserva anche quello sancito per le Società di Vita
Apostolica (Canoni 731-746), ed è retta dal diritto universale.
20.
La Congregazione, inoltre, deve avere i propri Statuti Particolari, non
incompatibili con le presenti Costituzioni, nei quali siano chiaramente
riportate le decisioni della Comunità ed opportunamente illustrate le
consuetudini della vita familiare. Tali Statuti debbono essere riveduti
e aggiornati dalla Congregazione Generale, secondo le esigenze dei tempi
(Canoni 33, §1; 587, §4). 21. Il Preposito di ogni singola Congregazione dell'Oratorio è Superiore Maggiore della propria Congregazione (Canoni 134, §I; 620) e la sua sede o casa è sui iuris (giurisdizionalmente indipendente) ed autonoma a norma del diritto e delle Costituzioni; egli è sempre Rettore della chiesa della Congregazione, anche se si tratta di chiesa parrocchiale.
22.
Le Congregazioni dell'Oratorio ed i loro membri, ivi compresi i Laici,
come pure i Tirocinanti ossia Novizi, fruiscono, a norma del Diritto,
dei privilegi dei Chierici, nonchè di quelli dei Religiosi, sempre che
detti privilegi a loro si addicano (Canoni 4; 76, §2; 78, §I; 83, §I,
§2).
23. Vigono per le Congregazioni dell'Oratorio le
norme comuni agli Istituti di Vita Consacrata ed alle Società di Vita
Apostolica, che regolano i rapporti con gli Ordinari dei Luoghi (cf.
"Mutuae Relationes" e Codice di Diritto Canonico).
Tuttavia:
*1 È del tutto riservato alla Sede Apostolica,
in quanto dalla Stessa approvato:
a) Tutto ciò che si riferisce specificatamente
alle Costituzioni ed agli Statuti Generali (Canone 16, §I, §2).
b) Tutto ciò che riguarda il governo interno e la
disciplina domestica (Canoni 397, §2; 593).
*2 È compito del Delegato della Sede Apostolica
visitare le Congregazioni (Canone 628, §1, §2).
*3 L'amministrazione economica spetta alle singole
Congregazioni ed ai singoli membri, a norma del diritto universale e
particolare (Canone 741). *4 Il Preposito della Congregazione gode, nei confronti di tutti coloro che vivono nella comunità, di ogni diritto spettante per legge al parroco verso i propri parrocchiani (Canoni 129, §l; 134, §l; 596; 1179). Memori della loro comunione con il Vescovo, e "per l'indispensabile unità e concordia nell'esercizio dell'attività apostolica" (Lumen Gentium, 45), i membri dell'Oratorio debbono dare a tutti esempio di amore, di rispetto e di operoso servizio, fatte salve le presenti Costituzioni (Canoni 678; 680; 681), e sono sottoposti all'Ordinario in tutto ciò che riguarda il culto pubblico, la cura delle anime e le altre opere di apostolato (Canone 738, §2).
Dal Capitolo terzo GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE
24.
Sebbene la Congregazione dell'Oratorio dipenda più dallo spirito di
carità che non dalla legge, possiede nondimeno il proprio ordinamento
giuridico.
25.
Il governo della Congregazione e di tutto ciò che ad essa appartiene
compete alla Congregazione Generale, alla Congregazione Deputata ed al
Preposito, i quali nell'ambito delle loro funzioni hanno l'autorità di
governo sui membri dell'Oratorio (Canone 596).
26.
L'assemblea di tutti i membri con almeno tre anni di anzianità
costituisce la Congregazione Generale. Nella stessa, i membri con tre
anni di anzianità hanno voto consultivo, mentre il voto deliberativo
spetta esclusivamente a quelli con anzianità di sei anni compiuti.
30.
L'assemblea dei Deputati, congiuntamente al Preposito, costituisce la
Congregazione Deputata. Il Preposito convocherà periodicamente la
Congregazione Deputata, senza il consenso od il parere della quale, a
norma del diritto universale e particolare, non dovrà fare nulla di
quanto riguarda il governo di tutta la Congregazione e l'elezione o
rimozione degli Officiali (Canone 627, §I, §2; Costituzioni n. 34).
34.
Il vertice dell'autorità nel governo dell'intera Congregazione e per
quanto riguarda tutte le attività da svolgere, è rappresentato dalla
persona del Preposito. A lui solo compete, infatti, convocare
all'occorrenza la Congregazione Generale e proporre l'ordine del giorno;
curare il compimento delle iniziative debitamente stabilite; esigere
altresì dai singoli membri cui sia stata assegnata, in qualsiasi modo o
luogo, una qualche funzione od incombenza, ogni ragguaglio sui passi
compiuti o da compiere, e vigilare affinchè tutto venga debitamente
eseguito. Tuttavia, nei casi previsti dal Diritto Universale e dalle
Costituzioni, specie quando si tratti dell'attività di apostolato che
viene promossa dalla Congregazione nel suo insieme, il Preposito stesso
è rigorosamente tenuto a procedere alla convocazione ed alla
formulazione delle proposte. Anche al di fuori dei casi anzidetti, pur
non essendo strettamente obbligato ad effettuare la convocazione e ad
avanzare la proposta di una determinata iniziativa, deferisca quanto
richiesto da tutti o quasi tutti i membri dei Deputati o della
Congregazione Generale, e non si discosti da esso senza un prevalente
motivo, da valutarsi a suo giudizio.
35.
Il Preposito, che i primi membri dell'Oratorio chiamavano Padre,
procede sempre con tatto fraterno nell'esercizio della propria funzione
(Canone 618). A tale scopo, comportandosi come un fratello tra fratelli,
cerchi piuttosto di giovare che di presiedere e si sforzi di alimentare
e promuovere la validità collegiale e la fraterna comunione della
Congregazione dell'Oratorio (Canone 619). 46. La carica di Preposito ha una durata di tre anni e può essere riconfermata ogni tre anni su decisione della Congregazione, tenendo presente, nondimeno, il pensiero della Chiesa (Canone 624, §I, §2, §3).
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